Art. 3 
 
  Non appena  ultimate  le  operazioni  di  assegnazione  di  cui  al
precedente  articolo,  avra'  inizio  il  collocamento  della  quinta
tranche dei titoli stessi, fissata nella misura del 20 per cento,  in
applicazione delle modalita' indicate negli articoli 10, 11, 12 e  13
del citato decreto del 6 ottobre 2016,  cosi'  come  integrato  dalle
disposizioni di cui al decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016. 
  Gli   «specialisti»   potranno    partecipare    al    collocamento
supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino  alle  ore
15,30 del giorno 14 febbraio 2018.