Art. 3 Inapplicabilita' di disposizioni del regolamento in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio, adottato congiuntamente dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 29 ottobre 2007 1. Gli articoli da 15 a 18, da 23 a 29, 34, 42, da 45 a 49, da 59 a 63 del regolamento in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio, adottato congiuntamente dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 29 ottobre 2007, cessano di essere applicati dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 1 della presente delibera.