Art. 3 
 
Inapplicabilita'  di  disposizioni  del  regolamento  in  materia  di
  organizzazione e procedure degli intermediari che prestano  servizi
  di investimento o di gestione collettiva  del  risparmio,  adottato
  congiuntamente  dalla   Banca   d'Italia   e   dalla   Consob   con
  provvedimento del 29 ottobre 2007 
 
  1. Gli articoli da 15 a 18, da 23 a 29, 34, 42, da 45 a 49, da 59 a
63 del regolamento in materia di  organizzazione  e  procedure  degli
intermediari che prestano  servizi  di  investimento  o  di  gestione
collettiva  del  risparmio,  adottato  congiuntamente   dalla   Banca
d'Italia e dalla  Consob  con  provvedimento  del  29  ottobre  2007,
cessano di essere applicati dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
regolamento previsto dall'art. 1 della presente delibera.