IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni
sugli alimenti ai consumatori, che modifica  i  regolamenti  (CE)  n.
1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del  Consiglio
e abroga la direttiva  87/250/CEE  della  commissione,  la  direttiva
90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della  commissione,
la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  le
direttive 2002/67/CE della  commissione  e  il  regolamento  (CE)  n.
608/2004 della commissione; 
  Visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 9  ottobre  2013  che  istituisce  il  codice  doganale
dell'Unione; 
  Visto in particolare l'art. 26, paragrafo 3, del citato regolamento
(UE) n. 1169/2011 che prevede i casi in cui debba essere indicato  il
paese d'origine o il luogo di provenienza  dell'ingrediente  primario
usato nella preparazione degli alimenti, subordinandone, ai sensi del
successivo paragrafo 8, l'applicazione all'adozione, da  parte  della
commissione, di atti di esecuzione; 
  Visto altresi' l'art. 26, paragrafo 5, del citato regolamento  (UE)
n. 1169/2011 che prevede che la commissione  presenti  al  Parlamento
europeo e al Consiglio relazioni  sull'indicazione  obbligatoria  del
paese d'origine o del luogo di provenienza per taluni  alimenti,  tra
cui i prodotti a base di un unico ingrediente e gli  ingredienti  che
rappresentano piu' del 50% di un alimento; 
  Vista la relazione della commissione al  Parlamento  europeo  e  al
Consiglio del 20 maggio 2015 COM (2015) 204  final,  sull'indicazione
obbligatoria del paese d'origine o del  luogo  di  provenienza  degli
alimenti  non  trasformati,  dei  prodotti  a  base   di   un   unico
ingrediente; 
  Vista la risoluzione del  Parlamento  europeo  P8_TA-PROV(2016)0225
del 12 maggio 2016 con cui la commissione europea e' stata invitata a
dare applicazione all'indicazione obbligatoria del paese d'origine  o
del luogo di provenienza per tutti  i  tipi  di  latte  destinati  al
consumo diretto nonche' ai prodotti lattiero-caseari e ai prodotti  a
base  di  carne,  e  a  valutare   la   possibilita'   di   estendere
l'indicazione obbligatoria del  paese  di  origine  o  del  luogo  di
provenienza ad altri prodotti alimentari mono-ingrediente  o  con  un
ingrediente prevalente, elaborando  proposte  legislative  in  questi
settori; 
  Visto il decreto  legislativo  27  gennaio  1992  n.  109,  recante
«Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della  direttiva  89/396/CEE
concernenti l'etichettatura, la presentazione e  la  pubblicita'  dei
prodotti alimentari»; 
  Visti gli articoli da 23 a 26 della legge del  28  luglio  2016  n.
154, recante «Disposizioni in materia  di  prodotti  derivanti  dalla
trasformazione del pomodoro»; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  11  agosto  2017,  n.   4387
concernente  la  determinazione  dei  requisiti  qualitativi   minimi
prodotti della trasformazione del pomodoro; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  27
febbraio 2013, n. 105, rubricato «Regolamento recante  organizzazione
del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  a
norma dell'art. 2, comma 10- ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.
135»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
dicembre 2013, n. 158, recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  12  dicembre
2016, recante la nomina del dott. Maurizio Martina a  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  12  dicembre
2016, recante la nomina del dott.  Carlo  Calenda  a  Ministro  dello
sviluppo economico; 
  Considerato che l'art. 26, paragrafo 3, del citato regolamento (UE)
n. 1169/2011 prevede i casi in cui debba  essere  indicato  il  paese
d'origine  o  il  luogo  di  provenienza  dell'ingrediente   primario
utilizzato nella  preparazione  degli  alimenti,  subordinandone,  ai
sensi del successivo paragrafo  8,  l'applicazione  all'adozione,  da
parte della commissione, di atti di esecuzione che, allo  stato,  non
risultano emanati; 
  Considerato che i risultati della consultazione pubblica, svolta ai
sensi del decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, mostrano l'elevato
interesse da parte dei consumatori per  l'indicazione  del  luogo  di
origine del pomodoro nei prodotti trasformati; 
  Ritenuto  necessario,  nelle  more  dell'adozione  degli  atti   di
esecuzione da parte della commissione europea ai sensi del richiamato
art. 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1169/2011, al  fine  di
garantire una maggiore sicurezza e trasparenza verso  i  consumatori,
una disciplina sperimentale dell'etichettatura dei prodotti a base di
pomodoro; 
  Considerata la necessita', anche sulla  base  dei  risultati  della
consultazione  pubblica,  di  fornire  ai   consumatori   un   quadro
informativo piu' completo sugli alimenti; 
  Considerata  l'importanza  attribuita  all'origine  effettiva   dei
prodotti e, in particolare all'origine del pomodoro per la produzione
di sughi e prodotti trasformati; 
  Ritenuto pertanto necessario introdurre una disciplina sperimentale
dell'etichettatura dei prodotti derivati del pomodoro, anche al  fine
di garantire una maggiore trasparenza verso i consumatori; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano esclusivamente
ai seguenti prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore
finale: 
    a) derivati del pomodoro di cui all'art. 24 della  legge  n.  154
del 28 luglio 2016; 
    b) sughi e salse preparate a base di pomodoro (di cui  al  codice
doganale 21032000), ottenuti mescolando uno o piu'  dei  derivati  di
cui al punto a) con altri prodotti di origine vegetale o animale,  il
cui peso netto totale e' costituito per almeno il 50% dai derivati di
cui al punto a). 
  2. Resta fermo il criterio di acquisizione  dell'origine  ai  sensi
della vigente normativa europea.