Art. 2 
 
          Indicazioni d'origine da riportare sull'etichetta 
 
  1. L'indicazione di origine dei prodotti di cui all'art. 1 comma 1,
prevede l'utilizzo in etichetta della dicitura: 
    a) «Paese di coltivazione del pomodoro»: nome del Paese in cui e'
stato coltivato il pomodoro; 
    b) «Paese di trasformazione del pomodoro»: nome del Paese in  cui
il pomodoro e' stato trasformato. 
  2. Qualora il pomodoro impiegato per i prodotti di cui  all'art.  1
comma 1 sia stato coltivato e trasformato  interamente  in  un  unico
Paese, l'indicazione di origine  potra'  prevedere  l'utilizzo  della
sola dicitura: Origine del pomodoro: nome del Paese.