Art. 2 Indicazioni d'origine da riportare sull'etichetta 1. L'indicazione di origine dei prodotti di cui all'art. 1 comma 1, prevede l'utilizzo in etichetta della dicitura: a) «Paese di coltivazione del pomodoro»: nome del Paese in cui e' stato coltivato il pomodoro; b) «Paese di trasformazione del pomodoro»: nome del Paese in cui il pomodoro e' stato trasformato. 2. Qualora il pomodoro impiegato per i prodotti di cui all'art. 1 comma 1 sia stato coltivato e trasformato interamente in un unico Paese, l'indicazione di origine potra' prevedere l'utilizzo della sola dicitura: Origine del pomodoro: nome del Paese.