Art. 4 
 
         Disposizioni per favorire una migliore informazione 
                           ai consumatori 
 
  1. Il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali
nell'ambito delle attivita' previste a  legislazione  vigente,  senza
nuovi e maggiori oneri  a  carico  della  finanza  pubblica,  possono
definire apposite campagne di promozione dei sistemi di etichettatura
previsti dal presente decreto. 
  2. Le indicazioni sull'origine di cui agli articoli 2  e  3  devono
essere indelebili e riportate in etichetta in un  punto  evidente  in
modo da essere facilmente visibili e chiaramente leggibili. Esse  non
devono essere in nessun modo nascoste, oscurate, limitate o  separate
da  altre  indicazioni  scritte  o  grafiche  o  da  altri   elementi
suscettibili di interferire. Le medesime indicazioni sono stampate in
caratteri  la  cui  parte  mediana  (altezza   della   x),   definita
nell'allegato IV del regolamento (UE)  n.  1169/2011  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, non e' inferiore  a  1,2
millimetri.