Art. 4 Disposizioni per favorire una migliore informazione ai consumatori 1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nell'ambito delle attivita' previste a legislazione vigente, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, possono definire apposite campagne di promozione dei sistemi di etichettatura previsti dal presente decreto. 2. Le indicazioni sull'origine di cui agli articoli 2 e 3 devono essere indelebili e riportate in etichetta in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili e chiaramente leggibili. Esse non devono essere in nessun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire. Le medesime indicazioni sono stampate in caratteri la cui parte mediana (altezza della x), definita nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, non e' inferiore a 1,2 millimetri.