Art. 6 
 
                  Clausola di mutuo riconoscimento 
 
  1. Le  disposizioni  del  presente  decreto  non  si  applicano  ai
prodotti  di  cui  all'art.  1  comma  1  legalmente   fabbricati   o
commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un
Paese terzo.