Art. 7 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  in  via
sperimentale fino al 31 dicembre 2020. 
  2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali  e
il Ministero dello sviluppo economico  trasmettono  alla  commissione
europea entro il 30  settembre  2020  un  rapporto  sull'applicazione
delle disposizioni di cui al presente decreto. 
  3. In caso di adozione da parte della commissione europea  di  atti
esecutivi ai sensi dell'art. 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n.
1169/2011, relativi ai prodotti alimentari di cui all'art.  1,  prima
del 31 dicembre 2020, il presente decreto perde efficacia dal  giorno
della data di entrata in vigore dei medesimi. 
  4. I prodotti di cui all'art. 1  comma  1,  che  non  soddisfano  i
requisiti  di  cui  al  presente  decreto,  immessi  sul  mercato   o
etichettati prima dell'entrata in vigore dello stesso, possono essere
commercializzati  entro  il  termine  di  conservazione  previsto  in
etichetta. 
  Il presente decreto e' trasmesso al competente Organo di controllo,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  ed
entra  in  vigore  dopo  centottanta  giorni  dalla  data  della  sua
pubblicazione. 
    Roma, 16 novembre 2017 
 
                                 Il Ministro delle politiche agricole 
                                        alimentari e forestali        
                                                Martina               
      Il Ministro 
dello sviluppo economico 
        Calenda 

Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2018 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 1-104