Art. 2 
 
                   Esito dell'ordine di estinzione 
               per i depositi provvisori in numerario 
 
  1. Gli ordini di estinzione sono esitati con le seguenti modalita': 
    a) accredito su conto corrente bancario o postale; 
    b) bonifico domiciliato per il pagamento in  contanti  presso  le
banche e gli uffici postali; 
    c) commutazione in vaglia cambiario della Banca d'Italia; 
    d) versamento su conti di tesoreria  statale  o  su  capitoli  di
entrata del bilancio dello Stato. 
  2. Il pagamento in contanti e' documentato da quietanza apposta  su
modulo predisposto dagli uffici pagatori, sottoscritto  dal  soggetto
destinatario della  somma,  ovvero,  nei  casi  consentiti,  dal  suo
rappresentante legale. I moduli quietanzati comprovanti  i  pagamenti
eseguiti sono conservati dagli uffici  pagatori  per  un  periodo  di
dieci anni dalla data  di  pagamento  indicata  nel  relativo  flusso
informatico. 
  3. Gli ordini di estinzione da pagare in contanti presso gli uffici
postali e  gli  istituti  di  credito  possono  essere  riscossi  dai
beneficiari  entro  il  secondo   mese   successivo   a   quello   di
esigibilita'. 
  4. Gli  ordini  di  estinzione  recanti  data  di  esigibilita'  31
dicembre  sono  estinti  l'ultimo  giorno  lavorativo  dell'esercizio
qualora il 31 sia festivo o non lavorativo per il  sistema  bancario,
accreditando il relativo importo nel conto  di  cui  all'art.  4  del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 giugno 2003,
n. 0058364, in attesa che il pagamento  venga  finalizzato  il  primo
giorno lavorativo dell'anno successivo. 
  5. Le somme restituite a fronte di bonifici e vaglia  cambiari  non
andati a buon fine affluiscono sulle contabilita' speciali  istituite
ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze del 7 dicembre 2010, per consentire  il  rinnovo  del
pagamento a favore del creditore. 
  6. Gli uffici pagatori di cui al comma 1 lettera b),  restituiscono
alla Banca d'Italia, mediante storni di bonifico, gli  importi  degli
ordini  di  restituzione  non  riscossi  alla  scadenza  del  termine
indicato al comma 3. Tali importi  sono  versati  sulle  contabilita'
speciali di cui al comma 5.