Art. 2 Esito dell'ordine di estinzione per i depositi provvisori in numerario 1. Gli ordini di estinzione sono esitati con le seguenti modalita': a) accredito su conto corrente bancario o postale; b) bonifico domiciliato per il pagamento in contanti presso le banche e gli uffici postali; c) commutazione in vaglia cambiario della Banca d'Italia; d) versamento su conti di tesoreria statale o su capitoli di entrata del bilancio dello Stato. 2. Il pagamento in contanti e' documentato da quietanza apposta su modulo predisposto dagli uffici pagatori, sottoscritto dal soggetto destinatario della somma, ovvero, nei casi consentiti, dal suo rappresentante legale. I moduli quietanzati comprovanti i pagamenti eseguiti sono conservati dagli uffici pagatori per un periodo di dieci anni dalla data di pagamento indicata nel relativo flusso informatico. 3. Gli ordini di estinzione da pagare in contanti presso gli uffici postali e gli istituti di credito possono essere riscossi dai beneficiari entro il secondo mese successivo a quello di esigibilita'. 4. Gli ordini di estinzione recanti data di esigibilita' 31 dicembre sono estinti l'ultimo giorno lavorativo dell'esercizio qualora il 31 sia festivo o non lavorativo per il sistema bancario, accreditando il relativo importo nel conto di cui all'art. 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 giugno 2003, n. 0058364, in attesa che il pagamento venga finalizzato il primo giorno lavorativo dell'anno successivo. 5. Le somme restituite a fronte di bonifici e vaglia cambiari non andati a buon fine affluiscono sulle contabilita' speciali istituite ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 dicembre 2010, per consentire il rinnovo del pagamento a favore del creditore. 6. Gli uffici pagatori di cui al comma 1 lettera b), restituiscono alla Banca d'Italia, mediante storni di bonifico, gli importi degli ordini di restituzione non riscossi alla scadenza del termine indicato al comma 3. Tali importi sono versati sulle contabilita' speciali di cui al comma 5.