Art. 3 
 
Esito dell'ordine di estinzione per i depositi provvisori in titoli e
                           valori diversi 
 
  1. Gli ordini di estinzione per  la  restituzione  di  depositi  in
titoli e valori diversi  sono  esitati  presso  gli  sportelli  delle
Tesorerie. 
  2. La  consegna  e'  effettuata  a  favore  del  soggetto  indicato
nell'ordine di estinzione ed e' documentata tramite la sottoscrizione
a titolo di quietanza, apposta da quest'ultimo su modulo  predisposto
dalla tesoreria  competente.  I  moduli  quietanzati  comprovanti  la
restituzione eseguita sono conservati dalle Tesorerie per un  periodo
di dieci anni dalla data della restituzione.