Art. 3 Esito dell'ordine di estinzione per i depositi provvisori in titoli e valori diversi 1. Gli ordini di estinzione per la restituzione di depositi in titoli e valori diversi sono esitati presso gli sportelli delle Tesorerie. 2. La consegna e' effettuata a favore del soggetto indicato nell'ordine di estinzione ed e' documentata tramite la sottoscrizione a titolo di quietanza, apposta da quest'ultimo su modulo predisposto dalla tesoreria competente. I moduli quietanzati comprovanti la restituzione eseguita sono conservati dalle Tesorerie per un periodo di dieci anni dalla data della restituzione.