Art. 4 
 
            Contabilizzazione degli ordini di estinzione 
 
  1. La Banca d'Italia, ricevuti gli ordini informatici di estinzione
con le modalita' previste  al  comma  7  dell'art.  1  e  controllata
l'esistenza dei dati  in  essi  contenuti  sulla  base  delle  regole
tecniche definite nel protocollo d'intesa di cui  al  comma  4  dello
stesso art. 1, procede alle operazioni necessarie per finalizzare  il
pagamento agli aventi diritto.