Art. 5 
 
               Rendicontazione dell'Istituto tesoriere 
                     degli ordini di estinzione 
 
  1. La Banca d'Italia trasmette  al  Dipartimento  della  ragioneria
generale dello Stato con flusso telematico  firmato  digitalmente  la
rendicontazione  giornaliera  degli  ordini  di  estinzione,  secondo
modalita' stabilite nel protocollo d'intesa, di cui all'art. 1, comma
4. 
  2. Il Dipartimento della  ragioneria  generale  dello  Stato  rende
disponibile la rendicontazione di cui  al  comma  1  alla  Corte  dei
conti, alle ragionerie territoriali dello Stato e,  ove  ne  facciano
richiesta, alle amministrazioni interessate. 
  3. Il flusso informatico di cui al  presente  articolo  costituisce
documentazione giustificativa a  corredo  del  conto  giudiziale  sui
depositi, ai sensi degli articoli 3 e  5  del  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze n. 141 dell'11 dicembre 2013.