Art. 5 Rendicontazione dell'Istituto tesoriere degli ordini di estinzione 1. La Banca d'Italia trasmette al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato con flusso telematico firmato digitalmente la rendicontazione giornaliera degli ordini di estinzione, secondo modalita' stabilite nel protocollo d'intesa, di cui all'art. 1, comma 4. 2. Il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato rende disponibile la rendicontazione di cui al comma 1 alla Corte dei conti, alle ragionerie territoriali dello Stato e, ove ne facciano richiesta, alle amministrazioni interessate. 3. Il flusso informatico di cui al presente articolo costituisce documentazione giustificativa a corredo del conto giudiziale sui depositi, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 141 dell'11 dicembre 2013.