Art. 6 
 
                    Modalita' di rendicontazione 
                 degli esiti dei trasferimenti fondi 
 
  1. La Banca d'Italia trasmette  al  Dipartimento  della  ragioneria
generale dello Stato la rendicontazione degli esiti dei trasferimenti
fondi con flusso telematico firmato digitalmente, secondo modalita' e
tempi stabiliti in apposito protocollo d'intesa. 
  2. La rendicontazione di cui al comma 1 viene resa disponibile alla
Corte dei conti tramite il  Dipartimento  della  ragioneria  generale
dello Stato.