Art. 6 Modalita' di rendicontazione degli esiti dei trasferimenti fondi 1. La Banca d'Italia trasmette al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato la rendicontazione degli esiti dei trasferimenti fondi con flusso telematico firmato digitalmente, secondo modalita' e tempi stabiliti in apposito protocollo d'intesa. 2. La rendicontazione di cui al comma 1 viene resa disponibile alla Corte dei conti tramite il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.