Art. 2 1. Gli interventi di carattere infrastrutturale, ulteriori rispetto a quelli di cui al precedente art. 1, volti al superamento delle criticita' idriche che hanno determinato la situazione emergenziale sono individuati entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente delibera, con relativo cronoprogramma e fabbisogno finanziario, dal Commissario delegato sentita l'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con riferimento agli invasi, sono inseriti nella programmazione dei gestori e sono realizzati in via di urgenza, sotto il coordinamento del medesimo Commissario e coperti a carico delle tariffe idriche nel limite delle risorse destinabili agli investimenti del servizio idrico, nonche' nel limite delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020 assegnate alla Regione Siciliana e delle altre risorse nazionali disponibili a legislazione vigente finalizzate allo scopo. Detti interventi sono da considerarsi prioritari ai fini del Piano di interventi nel settore idrico in corso di definizione ai sensi dell'art. 1, commi 516 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e ne rappresentano uno stralcio. Gli interventi sono monitorati attraverso il sistema della Banca dati delle amministrazioni pubbliche secondo le procedure di cui all'art. 1, comma 703, lett. l), della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 2. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo il Commissario delegato puo' avvalersi di un numero massimo di 3 esperti tecnici la cui spesa rientra, come voce assistenza tecnica, nel costo degli interventi medesimi. La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 febbraio 2018 Il Presidente del Consiglio dei ministri Gentiloni Silveri