Art. 2 
 
  1. Il Commissario delegato definisce entro trenta  giorni,  sentito
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,
il cronoprogramma e il fabbisogno finanziario  degli  interventi  nei
limiti di cui all'art. 3. 
  2. Il Commissario delegato trasmette, con cadenza  trimestrale,  al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  e
per conoscenza al Dipartimento della protezione civile, una relazione
inerente le attivita' espletate relative agli interventi di cui  alla
presente delibera, nonche', allo scadere del termine di vigenza dello
stato  di  emergenza,  una  relazione  conclusiva  sullo   stato   di
attuazione delle stesse. 
  3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare verifica l'andamento delle attivita'  poste  in  essere  per  il
superamento    dell'emergenza,    richiedendo     anche     specifici
cronoprogrammi. 
  4. Gli interventi sono monitorati attraverso il sistema della Banca
dati delle Amministrazioni pubbliche  secondo  le  procedure  di  cui
all'art. 1, comma 703, lettera l), della legge 23 dicembre  2014,  n.
190. 
  5. Per la realizzazione  degli  interventi  di  cui  alla  presente
delibera, con ordinanza del Capo del  Dipartimento  della  protezione
civile,  su  motivata  richiesta  del  Commissario   delegato,   sono
disciplinate  forme  accelerate  per  l'espletamento  delle  relative
procedure, ivi comprese le eventuali deroghe al  decreto  legislativo
16 aprile 2016, n. 50, sentita l'ANAC e al decreto legislativo n. 152
del 2006, previo nulla  osta  del  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio  e  del  mare  ed  alle  altre  norme  ritenute
necessarie per il  superamento  della  situazione  emergenziale,  nel
rispetto dei principi generali  dell'ordinamento  giuridico  e  delle
norme dell'Unione europea.