Art. 2 1. Il Commissario delegato definisce entro trenta giorni, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il cronoprogramma e il fabbisogno finanziario degli interventi nei limiti di cui all'art. 3. 2. Il Commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e per conoscenza al Dipartimento della protezione civile, una relazione inerente le attivita' espletate relative agli interventi di cui alla presente delibera, nonche', allo scadere del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse. 3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare verifica l'andamento delle attivita' poste in essere per il superamento dell'emergenza, richiedendo anche specifici cronoprogrammi. 4. Gli interventi sono monitorati attraverso il sistema della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche secondo le procedure di cui all'art. 1, comma 703, lettera l), della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 5. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente delibera, con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, su motivata richiesta del Commissario delegato, sono disciplinate forme accelerate per l'espletamento delle relative procedure, ivi comprese le eventuali deroghe al decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50, sentita l'ANAC e al decreto legislativo n. 152 del 2006, previo nulla osta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed alle altre norme ritenute necessarie per il superamento della situazione emergenziale, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea.