Art. 3 1. Per l'attuazione degli interventi di trasferimento dei rifiuti fuori Regione, nel limite massimo di euro 40 milioni, si provvede con oneri a carico della Tariffa o della Tassa di smaltimento dei rifiuti, localmente applicata. 2. Per l'attuazione degli interventi infrastrutturali di riduzione del rischio residuo, di cui all'art. 25, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 1 del 2018, nel limite massimo di euro 62.687.185,00, si provvede a valere sulle risorse disponibili sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020, destinate alla Regione Siciliana ai sensi della delibera CIPE n. 26/2016, nel rispetto delle procedure di programmazione delle stesse. Per l'attuazione di detti interventi il Commissario delegato puo' avvalersi di un numero massimo di 3 esperti tecnici la cui spesa rientra, come voce di assistenza tecnica, nel costo degli interventi medesimi. 3. Per le spese della Struttura di supporto di cui all'art. 1, comma 4, si provvede a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, nel limite massimo di 1.000.000 di euro. La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 febbraio 2018 Il Presidente del Consiglio dei ministri Gentiloni Silveri