Art. 3 
 
  1. Per l'attuazione degli interventi di trasferimento  dei  rifiuti
fuori Regione, nel limite massimo di euro 40 milioni, si provvede con
oneri a carico  della  Tariffa  o  della  Tassa  di  smaltimento  dei
rifiuti, localmente applicata. 
  2. Per l'attuazione degli interventi infrastrutturali di  riduzione
del rischio residuo, di cui all'art. 25,  comma  2,  lettera  d)  del
decreto legislativo n.  1  del  2018,  nel  limite  massimo  di  euro
62.687.185,00, si provvede a valere  sulle  risorse  disponibili  sul
Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020,  destinate  alla
Regione Siciliana ai  sensi  della  delibera  CIPE  n.  26/2016,  nel
rispetto  delle  procedure  di  programmazione  delle   stesse.   Per
l'attuazione  di  detti  interventi  il  Commissario  delegato   puo'
avvalersi di un numero massimo di 3  esperti  tecnici  la  cui  spesa
rientra, come voce di assistenza tecnica, nel costo degli  interventi
medesimi. 
  3. Per le spese della Struttura di  supporto  di  cui  all'art.  1,
comma 4, si provvede a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di
cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018,  nel
limite massimo di 1.000.000 di euro. 
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 26 febbraio 2018 
 
                                                 Il Presidente        
                                           del Consiglio dei ministri 
                                               Gentiloni Silveri