Art. 3
1. Per l'attuazione degli interventi di trasferimento dei rifiuti
fuori Regione, nel limite massimo di euro 40 milioni, si provvede con
oneri a carico della Tariffa o della Tassa di smaltimento dei
rifiuti, localmente applicata.
2. Per l'attuazione degli interventi infrastrutturali di riduzione
del rischio residuo, di cui all'art. 25, comma 2, lettera d) del
decreto legislativo n. 1 del 2018, nel limite massimo di euro
62.687.185,00, si provvede a valere sulle risorse disponibili sul
Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020, destinate alla
Regione Siciliana ai sensi della delibera CIPE n. 26/2016, nel
rispetto delle procedure di programmazione delle stesse. Per
l'attuazione di detti interventi il Commissario delegato puo'
avvalersi di un numero massimo di 3 esperti tecnici la cui spesa
rientra, come voce di assistenza tecnica, nel costo degli interventi
medesimi.
3. Per le spese della Struttura di supporto di cui all'art. 1,
comma 4, si provvede a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di
cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, nel
limite massimo di 1.000.000 di euro.
La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 26 febbraio 2018
Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Gentiloni Silveri