Art. 2 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Dall'attuazione  del  presente  decreto  non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente.