Art. 10 
 
 
               Effetti della decadenza e della revoca 
              del finanziamento e recupero delle somme 
 
  1. In caso di decadenza il  finanziamento  e'  concesso  al  comune
collocatosi nella graduatoria definitiva nella prima posizione  utile
dopo l'ultimo assegnatario, con riguardo all'esercizio finanziario di
riferimento. 
  2. In caso di revoca del finanziamento le somme riscosse dal comune
interessato vengono versate su  apposito  capitolo  dell'entrata  del
bilancio dello Stato per la immediata  riassegnazione  ai  pertinenti
capitoli di bilancio del centro di responsabilita' «Ordine pubblico e
sicurezza» dello stato di previsione del Ministero  dell'interno  per
la successiva assegnazione ad altro comune con la procedura di cui al
comma 1.