Art. 2 
 
 
             Requisiti di ammissibilita' delle richieste 
                       dei comuni interessati 
 
  1. Possono produrre richiesta per  accedere  al  «finanziamento»  i
comuni: 
    a)  che  hanno  sottoscritto  i  «patti»  che  individuano   come
prioritario obbiettivo,  per  la  prevenzione  ed  il  contrasto  dei
fenomeni di criminalita' diffusa  e  predatoria,  l'installazione  di
sistemi di  videosorveglianza  in  determinate  zone  del  territorio
comunale o infra-comunale; 
    b) che intendono realizzare sistemi di videosorveglianza  il  cui
tracciato  di  progetto   non   si   sovrappone   con   quelli   gia'
precedentemente realizzati  con  finanziamenti  comunitari,  statali,
regionali o provinciali, concessi o erogati negli ultimi 5 anni.  Non
e' comunque  ammesso  il  finanziamento  per  la  sostituzione  o  la
manutenzione di sistemi di videosorveglianza gia' realizzati; 
    c) i cui progetti sono stati preventivamente approvati in sede di
«Comitato provinciale per  l'ordine  e  la  sicurezza  pubblica»,  in
quanto  conformi  alle  caratteristiche  prescritte   dalle   vigenti
direttive impartite dal Ministero dell'interno; 
    d) che dimostrano di possedere  la  disponibilita'  delle  somme,
regolarmente  iscritte  a  bilancio,  ovvero  che  si  impegnano   ad
iscrivere quelle occorrenti ad assicurare  la  corretta  manutenzione
degli impianti  e  delle  apparecchiature  tecniche  dei  sistemi  di
videosorveglianza da realizzare, fino ad un massimo di 5  anni  dalla
data di ultimazione degli interventi. 
  2. Ai  fini  del  presente  decreto  i  «patti»  sottoscritti  dopo
l'entrata in vigore del «decreto legge», consentono il  finanziamento
dei sistemi  di  videosorveglianza,  con  imputabilita'  delle  somme
stanziate per ciascuno degli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019.