Art. 5 
 
 
             Commissione di valutazione delle richieste 
                          di finanziamento 
 
  1. Con successivo decreto del  Ministro  dell'interno  si  provvede
alla nomina di un'apposita commissione  incaricata  di  esaminare  le
richieste avanzate dai comuni, ai fini  della  successiva  erogazione
del relativo finanziamento. 
  2. La Commissione di cui al comma 1 e' composta da un prefetto, che
la presiede, e da due componenti individuati tra  viceprefetti  della
carriera prefettizia e tra  i  dirigenti  all'area  I  del  personale
dell'Amministrazione  civile  dell'interno,  in  servizio  presso  il
Dipartimento della pubblica sicurezza. Le funzioni di segretario sono
svolte  da  un  funzionario  in  servizio  presso  l'Ufficio  per  il
coordinamento  e  la  pianificazione  delle  Forze  di  Polizia   del
Dipartimento della pubblica sicurezza. 
  3. Per le attivita' svolte dai componenti della Commissione di  cui
al comma 1, non e' previsto alcun compenso.