Art. 6 
 
 
               Criteri di valutazione delle richieste 
 
  1. Le richieste presentate dai  comuni  con  le  modalita'  di  cui
all'art. 4, sono valutate dalla Commissione di  cui  all'art.  5,  ai
fini della concessione dei finanziamenti, attribuendo a  ciascuna  di
esse un punteggio secondo i seguenti criteri: 
    a) indice di delittuosita'  della  provincia,  relativo  all'anno
precedente all'esercizio finanziario  in  relazione  al  quale  viene
presentata la richiesta di ammissione al finanziamento:  da  0  a  10
punti, con attribuzione del punteggio piu' elevato alle province  che
superano l'indice medio di delittuosita' su scala nazionale; 
    b)  indice  di  delittuosita'  del  comune,   relativo   all'anno
precedente all'esercizio finanziario  in  relazione  al  quale  viene
presentata la richiesta di ammissione al finanziamento: da  10  a  20
punti, attribuendo il punteggio piu' alto in ragione del  superamento
dell'indice di delittuosita' della provincia; 
    c) incidenza dei  fenomeni  di  criminalita'  diffusa  registrati
nell'area urbana da sottoporre a videosorveglianza, relativi all'anno
precedente all'esercizio finanziario  in  relazione  al  quale  viene
presentata la richiesta  di  ammissione  al  finanziamento,  valutati
secondo gli elementi comunicati dalla Prefettura-UTG con la relazione
di cui all'art. 4, comma 1: da 0 a 10 punti; 
    d) entita' numerica della popolazione residente, fino a 10 punti,
secondo  le  seguenti  fasce  demografiche,  con  l'attribuzione  del
punteggio a fianco di ciascuna indicato: 
      fino a 3.000 abitanti - 10 punti; 
      da 3.001 a 5.000 - 8 punti; 
      da 5.001 a 10.000 - 6 punti; 
      da 10.001 a 15.000 - 4 punti; 
      da 15.001 a 20.000 - 2 punti; 
      oltre 20.000 - 0 punti; 
    e) la  Commissione  procede  ad  un'ulteriore  valutazione  delle
richieste di finanziamento tenendo conto del rapporto percentuale fra
l'importo  del  cofinanziamento  proposto  dal  comune  e   l'importo
complessivo  del  progetto.  Successivamente,  alla  percentuale   di
cofinanziamento massima (PCmax ) saranno attribuiti 20 punti e per le
restanti percentuali di cofinanziamento (PCi  )  sara'  applicato  il
metodo proporzionale diretto con la seguente formula: (PCi / PCmax )×
20. 
  2. In relazione ai criteri di cui al comma 1, a ciascuna  richiesta
di ammissione al finanziamento e'  attribuito  un  punteggio  massimo
pari a 70 punti. 
  3. A parita' di punteggio hanno titolo di preferenza, nell'ordine: 
    a) i comuni nei  confronti  dei  quali  e'  stato  dichiarato  il
dissesto, ai sensi delle disposizioni di  cui  agli  articoli  244  e
seguenti del «decreto legislativo n. 267 del 2000»; 
    b) i comuni che negli ultimi 10 anni sono  stati  destinatari  di
provvedimento di scioglimento dei consigli  comunali,  conseguente  a
fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di  tipo  mafioso,  ai
sensi dell'art. 143 del citato «decreto legislativo n. 267 del 2000»,
recante il «Testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti
locali»; 
    c) le richieste di finanziamento che  presentano  il  livello  di
progettazione piu' elevato; 
    d) in caso di ulteriore parita', sara' data priorita'  all'ordine
di  arrivo  delle  richieste  alla  Prefettura-UTG   territorialmente
competente. A tal fine sono prese in considerazione la data  e  l'ora
di presentazione delle richieste.