Art. 6 Criteri di valutazione delle richieste 1. Le richieste presentate dai comuni con le modalita' di cui all'art. 4, sono valutate dalla Commissione di cui all'art. 5, ai fini della concessione dei finanziamenti, attribuendo a ciascuna di esse un punteggio secondo i seguenti criteri: a) indice di delittuosita' della provincia, relativo all'anno precedente all'esercizio finanziario in relazione al quale viene presentata la richiesta di ammissione al finanziamento: da 0 a 10 punti, con attribuzione del punteggio piu' elevato alle province che superano l'indice medio di delittuosita' su scala nazionale; b) indice di delittuosita' del comune, relativo all'anno precedente all'esercizio finanziario in relazione al quale viene presentata la richiesta di ammissione al finanziamento: da 10 a 20 punti, attribuendo il punteggio piu' alto in ragione del superamento dell'indice di delittuosita' della provincia; c) incidenza dei fenomeni di criminalita' diffusa registrati nell'area urbana da sottoporre a videosorveglianza, relativi all'anno precedente all'esercizio finanziario in relazione al quale viene presentata la richiesta di ammissione al finanziamento, valutati secondo gli elementi comunicati dalla Prefettura-UTG con la relazione di cui all'art. 4, comma 1: da 0 a 10 punti; d) entita' numerica della popolazione residente, fino a 10 punti, secondo le seguenti fasce demografiche, con l'attribuzione del punteggio a fianco di ciascuna indicato: fino a 3.000 abitanti - 10 punti; da 3.001 a 5.000 - 8 punti; da 5.001 a 10.000 - 6 punti; da 10.001 a 15.000 - 4 punti; da 15.001 a 20.000 - 2 punti; oltre 20.000 - 0 punti; e) la Commissione procede ad un'ulteriore valutazione delle richieste di finanziamento tenendo conto del rapporto percentuale fra l'importo del cofinanziamento proposto dal comune e l'importo complessivo del progetto. Successivamente, alla percentuale di cofinanziamento massima (PCmax ) saranno attribuiti 20 punti e per le restanti percentuali di cofinanziamento (PCi ) sara' applicato il metodo proporzionale diretto con la seguente formula: (PCi / PCmax )× 20. 2. In relazione ai criteri di cui al comma 1, a ciascuna richiesta di ammissione al finanziamento e' attribuito un punteggio massimo pari a 70 punti. 3. A parita' di punteggio hanno titolo di preferenza, nell'ordine: a) i comuni nei confronti dei quali e' stato dichiarato il dissesto, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 244 e seguenti del «decreto legislativo n. 267 del 2000»; b) i comuni che negli ultimi 10 anni sono stati destinatari di provvedimento di scioglimento dei consigli comunali, conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, ai sensi dell'art. 143 del citato «decreto legislativo n. 267 del 2000», recante il «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»; c) le richieste di finanziamento che presentano il livello di progettazione piu' elevato; d) in caso di ulteriore parita', sara' data priorita' all'ordine di arrivo delle richieste alla Prefettura-UTG territorialmente competente. A tal fine sono prese in considerazione la data e l'ora di presentazione delle richieste.