Art. 7 Formazione della graduatoria e assegnazioni differenziate 1. La Commissione di cui all'art. 5, procede alla valutazione delle richieste di finanziamento, attribuendo a ciascuna di esse un punteggio secondo i criteri di cui all'art. 6, comma 1, e forma una graduatoria provvisoria anche in relazione ai titoli di preferenza di cui all'art. 6, comma 3. 2. La graduatoria di cui al comma 1, garantisce, altresi', il rispetto delle eventuali assegnazioni differenziate in favore dei comuni delle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, secondo quanto previsto dall'»art. 7-bis del decreto-legge n. 243 del 2016»e dal «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2017», per la successiva redazione della graduatoria definitiva dei comuni ammessi al finanziamento.