Art. 9 Adempimenti successivi, verifiche, controlli e perdita del finanziamento 1. I progetti ammessi a finanziamento devono essere resi esecutivi entro 120 giorni dalla data di formale comunicazione, di cui all'art. 8, comma 3. E' fatta salva l'eventuale proroga concessa dalla Prefettura-UTG competente, a seguito di motivata e documentata richiesta da parte del comune beneficiario. La determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 32 del «Codice dei contratti pubblici» deve essere assunta nei successivi 30 giorni e conseguentemente sono tempestivamente avviate le procedure di evidenza pubblica, pena la decadenza dal finanziamento. 2. Per i progetti esecutivi ritenuti ammissibili e risultati finanziabili, la determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 32 del «Codice dei contratti pubblici», dovra' essere assunta entro 30 giorni dalla data di formale comunicazione di cui all'art. 8, comma 3 e conseguentemente sono tempestivamente avviate le procedure di evidenza pubblica, pena la decadenza dal finanziamento. 3. A seguito della comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione dell'appalto, previa presentazione da parte del beneficiario di una fideiussione bancaria o di una polizza fideiussoria assicurativa a garanzia delle somme concesse dal Ministero dell'interno, intestata alla Prefettura-UTG, competente per territorio, sara' erogato il finanziamento con le seguenti modalita': il 20% ad avvenuta approvazione del contratto di appalto; il 40% ad avvenuta consegna dei lavori, ovvero all'avvio dell'esecuzione; il 30% alla presentazione dello stato finale dei lavori, ovvero delle forniture; il 10% ad avvenuto collaudo dei lavori, ovvero della verifica di conformita'. 4. Le somme di cui al comma 3 sono accreditate al comune interessato dalla Prefettura-UTG competente per territorio, che devono essere rendicontate nel rispetto delle norme in materia di contabilita' dello Stato. 5. Il cronoprogramma esecutivo dell'intervento deve essere trasmesso alla Prefettura-UTG territorialmente competente, unitamente alla determinazione a contrarre, di cui al comma 2, al fine di consentire la valutazione del rispetto delle tempistiche di esecuzione degli interventi. Il mancato rispetto dei tempi previsti per l'esecuzione degli interventi, in mancanza di idonea e comprovata motivazione comporta la revoca del finanziamento, con la conseguente restituzione delle somme erogate. 6. La revoca del finanziamento e la restituzione delle somme erogate conseguono, altresi', alla mancata osservanza della legislazione nazionale e regionale vigente ed in particolare del «Codice dei contratti pubblici» e del «decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010», per le parti ancora applicabili. 7. L'atto di definizione ed approvazione della spesa complessiva effettivamente occorsa per la realizzazione dell'intervento, ovvero l'approvazione del collaudo degli stessi interventi, deve essere trasmesso entro 90 giorni dall'ultimazione, pena la revoca del finanziamento e la restituzione delle somme concesse.