IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219,  concernente
«Attuazione della delega di cui all'art.  10  della  legge  7  agosto
2015, n. 124, per il riordino  delle  funzioni  e  del  finanziamento
delle camere di commercio, industria, artigianato e  agricoltura»  ed
in particolare l'art. 3; 
  Visto in particolare il comma 1 del citato art.  3  che  stabilisce
che entro centottanta giorni  dall'entrata  in  vigore  del  medesimo
decreto  legislativo  l'Unioncamere  trasmette  al  Ministero   dello
sviluppo   economico   una   proposta   di   rideterminazione   delle
circoscrizioni territoriali delle camere al  fine  di  ricondurre  il
numero delle medesime camere di commercio  entro  il  limite  di  60,
tenendo conto dei criteri ivi stabiliti; 
  Visto il comma 2 del medesimo art. 3 che prevede che la proposta di
cui al sopra citato comma 1 deve essere corredata: 
    a) di un piano complessivo di razionalizzazione delle sedi  delle
singole camere di  commercio  nonche'  delle  Unioni  regionali,  con
individuazione delle sedi secondarie e delle sedi  distaccate  e,  in
ogni  caso,  con  limitazione  degli  spazi   utilizzati   a   quelli
strettamente necessari per lo svolgimento dei compiti  istituzionali,
anche tenuto conto delle riduzioni e dei trasferimenti  di  personale
derivanti dagli interventi di razionalizzazione di cui  al  comma  3.
Nel medesimo piano devono essere, altresi', individuati le  modalita'
ed i termini per la dismissione ovvero la locazione a terzi, mediante
procedura ad evidenza pubblica, delle parti di patrimonio immobiliare
non  piu'  ritenuto  essenziale  alle  finalita'  istituzionali   nel
rispetto comunque dell'art. 12 del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, e successive integrazioni e modificazioni; 
    b) di un piano complessivo di razionalizzazione e riduzione delle
aziende speciali mediante accorpamento o soppressione  tenendo  conto
dei compiti simili che le medesime aziende svolgono  o  che  comunque
possono essere svolti in modo  coordinato  ed  efficace  da  un'unica
azienda; in ogni caso non  possono  essere  istituite  nuove  aziende
speciali, salvo quelle eventualmente  derivanti  da  accorpamenti  di
aziende esistenti o dalla soppressione di unioni regionali; 
  Visto il comma 3 del medesimo art. 3 che prevede,  infine,  che  la
proposta di cui al comma 1 deve includere, sentite le  Organizzazioni
sindacali  maggiormente  rappresentative,  un  piano  complessivo  di
razionalizzazione  organizzativa  che  contiene,  sulla  base   delle
indicazioni delle Camere di Commercio: 
    a) il riassetto degli uffici e dei contingenti  di  personale  in
funzione dell'esercizio delle competenze  e  delle  funzioni  di  cui
all'art. 2  della  legge  29  dicembre  1993,  n.  580  e  successive
integrazioni e modificazioni; 
    b) la conseguente rideterminazione delle dotazioni organiche  del
personale dirigente e  non  dirigente,  nonche'  la  rideterminazione
delle  risorse  finanziarie   dei   corrispondenti   fondi   per   la
contrattazione collettiva decentrata integrativa; 
    c) la razionale  distribuzione  del  personale  dipendente  delle
camere di commercio,  con  possibilita'  di  realizzare  processi  di
mobilita' tra  le  medesime  camere,  nel  rispetto  delle  forme  di
partecipazione sindacale, prescindendo dal nulla osta da parte  della
Camera di commercio cedente. Nel medesimo piano sono fissati anche  i
criteri per individuare il personale soggetto ai suddetti processi di
mobilita',  nonche'   l'eventuale   personale   soprannumerario   non
ricollocabile nell'ambito delle camere di commercio; 
  Tenuto conto della proposta trasmessa  con  nota  n.  12872  dell'8
giugno 2017 da Unioncamere, nei termini previsti di cui al  comma  1,
dell'art. 3, del decreto legislativo n. 219 del 2016 e corredata  dei
piani di cui ai commi 2 e 3; 
  Visto il decreto 21 aprile 2015 con  il  quale  il  Ministro  dello
sviluppo  economico  ha  istituito  la  nuova  Camera  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura di  Agrigento,  Caltanissetta  e
Trapani; 
  Visto il decreto 25 settembre 2015 con il quale il  Ministro  dello
sviluppo  economico  ha  istituito  la  nuova  Camera  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura Chieti Pescara; 
  Visto il decreto 25 settembre 2015 con il quale il  Ministro  dello
sviluppo  economico  ha  istituito  la  nuova  Camera  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura di Catania,  Ragusa  e  Siracusa
della Sicilia orientale; 
  Visto il decreto 13 ottobre 2016 con il  quale  il  Ministro  dello
sviluppo  economico  ha  istituito  la  nuova  Camera  di   commercio
Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi; 
  Visto il decreto 16 novembre 2016 con il quale  il  Ministro  dello
sviluppo  economico  ha  istituito  la  nuova  Camera  di   commercio
industria artigianato e agricoltura Irpinia Sannio; 
  Visto il decreto 27 gennaio 2017 con il  quale  il  Ministro  dello
sviluppo  economico  ha  istituito  la  nuova  Camera  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura del Gran Sasso d'Italia; 
  Tenuto conto delle richieste pervenute dalle regioni Friuli Venezia
Giulia, Sardegna, Marche, Piemonte e Lombardia; 
  Tenuto conto del criterio di cui alla  lettera  f),  del  comma  2,
dell'art. 3, del decreto legislativo che  prevede  la  necessita'  di
tener conto degli accorpamenti approvati con decreto e che gli stessi
possono essere  assoggettati  ad  ulteriori  o  diversi  accorpamenti
esclusivamente ai fini del  rispetto  del  limite  di  60  camere  di
commercio; 
  Ritenuto, quindi, che la richiesta  della  regione  Friuli  Venezia
Giulia  possa  trovare  accoglimento  in  una  fase  successiva  alla
costituzione del nuovo ente camerale Pordenone - Udine; 
  Ritenuto che le richieste delle Regioni Marche e  Sardegna  possano
trovare completo accoglimento alla luce dei criteri di cui all'art. 3
del decreto legislativo n. 219 del 2016; 
  Ritenuto che la richiesta della  Regione  Lombardia  possa  trovare
accoglimento, alla luce dei criteri di cui  all'art.  3  del  decreto
legislativo  n.  219  del  2016,  con  particolare  riferimento  alla
possibilita' di mantenere la circoscrizione territoriale di Sondrio; 
  Vista la  lettera  d),  del  comma  1,  dell'art.  3,  del  decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 219, che prevede la possibilita'  di
istituire una camera di commercio  tenuto  conto  delle  specificita'
geo-economiche dei territori e delle circoscrizioni  territoriali  di
confine  nei  soli  casi  di  comprovata  rispondenza  a  criteri  di
efficienza e di equilibrio economico; 
  Ritenuto che il mantenimento della circoscrizione  territoriale  di
Pavia non possa essere accolto alla luce del  criterio  di  cui  alla
lettera d), del comma 1, dell'art. 3, del decreto legislativo n.  219
del 2016; 
  Ritenuto che  alla  Camera  di  commercio  di  Sassari,  in  quanto
circoscrizione territoriale di confine e  rispondente  a  criteri  di
efficienza e di equilibrio economico, possa applicarsi la lettera d),
del comma 1, dell'art. 3, del decreto legislativo n. 219 del 2016; 
  Ritenuto che ai sensi della lettera d), del comma 1,  dell'art.  3,
del decreto legislativo n. 219 del 2016, possa  essere  istituita  la
Camera di commercio di Rieti - Viterbo in ragione delle  specificita'
geo-economiche  dei  rispettivi   territori,   tenuto   conto   della
rispondenza a criteri di efficienza e di equilibrio economico; 
  Ritenuto che il mantenimento della circoscrizione  territoriale  di
Verbano Cusio Ossola non possa trovare  accoglimento  alla  luce  del
criterio di cui alla lettera  e),  del  comma  1,  dell'art.  3,  del
decreto legislativo n. 219 del 2016,  in  quanto  non  rispondente  a
criteri di efficienza e di equilibrio economico; 
  Ritenuto che, ai sensi della lettera e), del comma 1, dell'art.  3,
del decreto legislativo n. 219 del 2016, possa essere  confermata  la
circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Sondrio,  in
quanto provincia montana e rispondente a criteri di efficienza  e  di
equilibrio economico; 
  Ritenuto che, ai sensi della lettera e), del comma 1,  dell'art.  3
del decreto legislativo n. 219 del 2016, possa essere  confermata  la
circoscrizione territoriale della Camera di commercio  di  Nuoro,  in
quanto insistente in territorio montano di regione insulare, privo di
adeguate infrastrutture e collegamenti pubblici stradali e ferroviari
e rispondente a criteri di efficienza e di equilibrio economico; 
  Visto  l'art.  10  della  legge  n.  580  del  1993  e   successive
integrazioni e  modificazioni  che  stabilisce  la  ripartizione  dei
consiglieri   secondo    le    caratteristiche    economiche    della
circoscrizione territoriale di competenza; 
  Visto il comma 4, dell'art. 4, del decreto legislativo n.  219  del
2016; 
  Vista la legge regionale del Trentino Alto Adige 17 aprile 2003, n.
3; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
integrazioni e modificazioni; 
  Visto il comma 5, dell'art. 3, del decreto legislativo n.  219  del
2016 che stabilisce che agli accorpamenti disposti ai sensi del comma
4 del medesimo art. 3 si applicano le disposizioni di cui all'art. 1,
commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e
successive integrazioni e modificazioni; 
  Visto il comma 5-bis dell'art.  1  che  prevede  che  gli  atti  di
trasferimento gratuito di carattere patrimoniale, compresi quelli  di
cessione e conferimento di immobili e partecipazioni,  connessi  alle
operazioni di accorpamento delle camere di commercio  o  di  modifica
delle loro circoscrizioni  territoriali,  nonche'  le  operazioni  di
accorpamento delle aziende speciali, sono esenti da  ogni  imposta  o
tassa, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto; 
  Visto il comma 5-ter del medesimo art. 1 che stabilisce che con  il
decreto di cui al comma 5 e' nominato per ciascuna  nuova  Camera  di
commercio un commissario ad acta, scelto  tra  i  segretari  generali
delle camere di commercio accorpate o tra il  personale  dirigenziale
delle amministrazioni pubbliche, con il compito di adottare la  norma
statutaria di composizione del nuovo Consiglio ai sensi dell'art.  10
della legge 29 dicembre 1993, n.  580  e  successive  integrazioni  e
modificazioni, di avviare e curare le procedure di  costituzione  del
consiglio della nuova Camera di commercio  e  di  attuare  le  azioni
propedeutiche per la costituzione del nuovo ente. Il  medesimo  comma
prevede  che  lo  stesso  decreto  disciplina  le  modalita'  per  la
successione nei rapporti giuridici esistenti e che al commissario  ad
acta non spetta alcun compenso per l'espletamento dell'incarico; 
  Visto, infine, il comma 5-quater del citato  articolo  che  prevede
che eventuali procedure di rinnovo dei consigli camerali delle camere
di  commercio  oggetto  delle   operazioni   di   accorpamento   sono
interrotte, ove gia' in corso, e comunque non  avviate,  a  decorrere
dall'adozione del decreto di cui al comma 5 e che i  relativi  organi
continuano ad esercitare  tutte  le  loro  funzioni  fino  al  giorno
dell'insediamento del consiglio della nuova Camera di commercio; 
  Visto il comma 4, dell'art. 3, del decreto legislativo n.  219  del
2016 che prevede che il Ministro dello sviluppo  economico,  entro  i
sessanta giorni successivi al ricevimento della proposta da parte  di
Unioncamere, con proprio decreto, sentita  la  Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, provvede, tenendo conto della proposta di cui al
comma 1, alla  rideterminazione  delle  circoscrizioni  territoriali,
all'istituzione delle nuove camere di  commercio,  alla  soppressione
delle   camere   interessate   dal   processo   di   accorpamento   e
razionalizzazione ed alle altre determinazioni conseguenti  ai  piani
di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 219  del
2016; 
  Tenuto   conto   delle   note   pervenute,   successivamente   alla
presentazione  della  proposta  di  cui  all'art.   3   del   decreto
legislativo n. 219 del 2016, da parte delle Camere  di  commercio  di
Genova e di Riviere di Liguria Imperia La Spezia Savona, con le quali
e' stata manifestata la volonta' delle medesime Camere di  addivenire
alla presenza di un numero di aziende speciali pari a  due,  anziche'
tre come rappresentato nella proposta inviata  da  Unioncamere  sopra
citata; 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  8  agosto
2017 recante  «Rideterminazione  delle  circoscrizioni  territoriali,
istituzione di nuove camere di commercio, e determinazioni in materia
di razionalizzazione delle sedi e del personale»; 
  Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 13 dicembre
2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 1ª Serie speciale - Corte
costituzionale n. 51 del 20 dicembre 2017; 
  Tenuto conto che con nota DAR 0019893 P-4.37.2.21 del  19  dicembre
2017 e' stato iscritto un nuovo  schema  di  decreto  all'ordine  del
giorno della Conferenza  Stato-regioni  prevista  per  il  giorno  21
dicembre 2017, ai fini dell'acquisizione della prescritta intesa; 
  Preso atto del rinvio dell'esame stabilito nel corso della riunione
del 21 dicembre 2017; 
  Preso atto che lo schema di provvedimento  e'  stato  inserito  con
nota DAR 0000270  P-4.37.2.21  dell'8  gennaio  2018  all'ordine  del
giorno della riunione della  Conferenza  prevista  per  l'11  gennaio
2018; 
  Considerata  la  mancata  intesa  sancita  nella  riunione  dell'11
gennaio 2018 (rep. atti n. 7/CSR dell'11 gennaio 2018); 
  Ravvisata la necessita' di adottare il decreto secondo la procedura
di cui al comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, al fine di dare  attuazione  al  processo  di  riforma  delle
camere di commercio finalizzato alla  razionalizzazione  e  riduzione
dei costi del sistema  camerale  attraverso  la  ridefinizione  delle
circoscrizioni territoriali, con  conseguente  riduzione  del  numero
delle Camere di commercio entro il limite di 60, la razionalizzazione
e riduzione delle  sedi  e  delle  aziende  speciali  camerali  e  la
definizione   di   un   piano   complessivo   di    razionalizzazione
organizzativa; 
  Vista la delibera motivata del Consiglio dei ministri con la quale,
ai sensi del comma 3, dell'art. 3 del decreto legislativo  28  agosto
1997, n. 281, nella seduta dell'8 febbraio 2018,  il  Ministro  dello
sviluppo economico  e'  stato  autorizzato  ad  adottare  il  decreto
esaminato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  recante
«Riduzione  del   numero   delle   Camere   di   commercio   mediante
accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale,  a  norma
dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25  novembre  2016,  n.
219.»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Ridefinizione  delle  circoscrizioni  territoriali  delle  camere  di
  commercio,   industria,   artigianato   e   agricoltura    mediante
  accorpamento 
 
  1. Ai sensi dell'art.  3,  comma  1,  del  decreto  legislativo  25
novembre 2016, n. 219, le circoscrizioni territoriali delle camere di
commercio, industria, artigianato e  agricoltura  sono  definite  nel
numero di 60. 
  2. Sono confermate le circoscrizioni territoriali delle  camere  di
commercio industria, artigianato e agricoltura di cui all'allegato A)
che e' parte integrante del presente decreto. 
  3.  Sono  istituite  le  nuove   camere   di   commercio   indicate
nell'allegato B)  che  e'  parte  integrante  del  presente  decreto,
mediante accorpamento delle camere  di  commercio  ivi  indicate.  Le
denominazioni delle nuove camere di commercio, le sedi  legali  e  le
sedi secondarie sono individuate nel medesimo allegato B), unitamente
alla nomina del commissario  ad  acta  per  ciascun  procedimento  di
accorpamento.