Art. 4 
 
 
   Procedure di rinnovo dei Consigli e nomina commissario ad acta 
 
  1. Per le camere di commercio interessate dall'accorpamento di  cui
all'allegato B) le eventuali  procedure  di  rinnovo  dei  rispettivi
Consigli sono interrotte dal 19 settembre 2017 o  comunque  non  sono
avviate dopo tale data e i  relativi  organi  delle  medesime  camere
continuano ad esercitare  tutte  le  loro  funzioni  fino  al  giorno
dell'insediamento del consiglio della nuova Camera di commercio. 
  2. I commissari  ad  acta  nominati  con  il  presente  decreto  ed
individuati nell'allegato B) per ciascun procedimento di accorpamento
hanno il compito di adottare, tenuto conto dei  dati  pubblicati  dal
Ministero  dello  sviluppo  economico,   la   norma   statutaria   di
composizione del nuovo Consiglio ai sensi dell'art. 10 della legge n.
580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni, di avviare le
procedure di costituzione del consiglio delle relative  nuove  camere
di commercio e svolgere tutte le azioni propedeutiche necessarie alla
costituzione delle medesime, nonche' di richiedere,  in  tempo  utile
per consentire la costituzione del collegio dei revisori  al  momento
della costituzione delle nuove camere di commercio,  le  designazioni
dei componenti del collegio dei revisori dei conti ai sensi del comma
1 dell'art. 17 della legge n. 580 del 1993 e successive  integrazioni
e modificazioni. 
  3. I  commissari  ad  acta  nominati  con  il  presente  decreto  e
individuati nell'allegato B) sono tenuti ad avviare le procedure  per
la costituzione del consiglio delle nuove  camere  di  commercio,  ai
sensi del comma 1, dell'art. 2  del  decreto  ministeriale  4  agosto
2011, n. 156, entro il 1° marzo 2018, pena la decadenza dall'incarico
e la nomina di altro commissario ad acta  con  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Stato Regioni. 
  4. Ai commissari ad acta non  spetta,  ai  sensi  del  comma  5-ter
dell'art. 1 della legge n. 580 del 1993 e successive  integrazioni  e
modificazioni, alcun compenso per  l'espletamento  dell'incarico.  Ai
commissari ad acta e' riconosciuto il rimborso delle spese  sostenute
per lo svolgimento dell'incarico tenendo  conto  dei  criteri  e  dei
limiti definiti per gli organi camerali nel decreto adottato ai sensi
del comma 2-bis dell'art. 4-bis)  della  legge  n.  580  del  1993  e
successive integrazioni e modificazioni.