Art. 6 
 
 
              Razionalizzazione delle aziende speciali 
 
  1. Si approvano gli interventi  di  razionalizzazione  e  riduzione
delle aziende speciali cosi' come determinati nel  piano  di  cui  al
comma 2, lettera b), dell'art. 3, del decreto legislativo n. 219  del
2016, a seguito  dei  quali  il  numero  delle  aziende  speciali  e'
rideterminato nel numero di  58  come  individuato  nell'allegato  C)
mediante accorpamento e soppressione di aziende che svolgono  compiti
simili o che possono essere svolti in modo coordinato ed efficace  da
un'unica azienda. 
  2. Le camere di commercio sono tenute, entro il primo  rinnovo  dei
loro consigli successivo all'entrata in vigore del presente  decreto,
a procedere ad  un  ulteriore  riduzione  del  numero  delle  aziende
speciali individuate nel piano di cui al comma 1, tenendo  conto  del
criterio di cui alla lettera  b),  del  comma  2,  dell'art.  3,  del
decreto legislativo n. 219 del 2016 e della necessita'  di  pervenire
ad un'unica azienda speciale regionale. 
  3. Non sono oggetto  di  accorpamenti  o  soppressioni  le  aziende
speciali alle quali sono state conferite, ai sensi dell'art. 7, comma
20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e successive integrazioni
e  modificazioni,  le  funzioni  e  i  compiti  delle   ex   Stazioni
sperimentali, nonche' le aziende speciali cui sono attribuiti compiti
di programmazione, coordinamento e promozione  delle  opere  portuali
(ASPO) ai sensi della legge 28  gennaio  1994,  n.  84  e  successive
integrazioni e modificazioni.