Art. 7 Razionalizzazione organizzativa delle camere di commercio 1. Sono approvate le dotazioni organiche cosi' come determinate nel piano di cui al comma 3, dell'art. 3, del decreto legislativo n. 219 del 2016 ed individuate nell'allegato D) che e' parte integrante del presente decreto. 2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il Ministero dello sviluppo economico, su proposta di Unioncamere, ridefinisce i servizi che il sistema delle camere di commercio e' tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui all'art. 2 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni e, in sede di prima attuazione del comma 4, lettera a-bis) dell'art. 18 della medesima legge, gli ambiti prioritari di intervento con riferimento alle funzioni promozionali di cui al medesimo art. 2. In caso di variazioni dei servizi, Unioncamere propone al Ministero dello sviluppo economico una nuova definizione dei medesimi e, ai fini dell'applicazione del comma 4 lettera a-bis) dell'art. 18 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni, una proposta annuale di definizione degli ambiti prioritari di intervento. 3. Le camere di commercio di cui all'allegato A) al presente decreto, in sede di prima programmazione dei fabbisogni ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e modificazioni, sono tenute a rideterminare il proprio contingente di personale dirigente e non dirigente e, di conseguenza, le proprie dotazioni organiche, tenendo conto del riassetto dei servizi e degli ambiti prioritari di intervento individuati ai sensi del comma 4, lettera a-bis) dell'art. 18 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni. 4. Le camere di commercio di cui all'allegato B) al presente decreto sono tenute, entro tre mesi dalla loro costituzione, a rideterminare, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e modificazioni, il proprio contingente di personale dirigente e non dirigente e, di conseguenza, le proprie dotazioni organiche tenendo conto del riassetto dei servizi e degli ambiti prioritari di intervento individuati ai sensi del comma 4, lettera a-bis), dell'art. 18 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni. 5. Fino all'adozione degli atti di cui ai commi 3 e 4 e' in ogni caso vietata, a pena di nullita', l'assunzione o l'impiego di nuovo personale o il conferimento di incarichi, a qualunque titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione. 6. Successivamente alla rideterminazione delle dotazioni organiche di cui ai commi 3 e 4, qualora dalla stessa risultassero unita' di personale in soprannumero, Unioncamere: a) individua, d'intesa con le camere di commercio, le disponibilita' di posti da destinare a processi di mobilita' volontaria delle unita' suddette tra le medesime camere di commercio; b) comunica al Dipartimento della funzione pubblica le unita' numeriche, distinte per categoria e camera di commercio di appartenenza, costituenti le posizioni soprannumerarie residue, al fine di acquisire dal Dipartimento medesimo le disponibilita' di posti da destinare alla ricollocazione di detto personale, previa ricognizione tra le amministrazioni pubbliche di cui al comma 7, dell'art. 3, del decreto legislativo n. 219 del 2016 e nei limiti di posti di cui al comma 6 del medesimo articolo; c) assevera, nei confronti del Dipartimento della funzione pubblica e delle amministrazioni pubbliche interessate, la sussistenza di posizioni soprannumerarie nella categoria e nella camera di commercio di appartenenza del personale che richiede il trasferimento per mobilita' presso le amministrazioni suddette. Tale asseverazione e' inviata anche al Ministero dello sviluppo economico. 7. All'eventuale personale soprannumerario non ricollocato, ai sensi del comma 6 entro il 31 marzo 2019, si applicano le disposizioni di cui ai commi 6 e 7, dell'art. 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016. 8. L'assunzione o l'impiego di nuovo personale o il conferimento di incarichi, a qualunque titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione e' in ogni caso vietata, a pena di nullita', fino al completamento delle eventuali procedure di cui ai commi 6 e 7 nelle Regioni interessate. Il Dipartimento della funzione pubblica dara' comunicazione alle camere di commercio di ciascuna Regione e al Ministero dello sviluppo economico dell'avvenuto completamento delle procedure di cui al comma 6.