Art. 8 Disposizioni finali e transitorie 1. Con successivi eventuali provvedimenti adottati con la medesima procedura del presente decreto sono ulteriormente disciplinati, ove occorra, criteri e modalita' per la successione nei rapporti giuridici esistenti. 2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 3. Le disposizioni di cui al presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Provincie autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 4. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto cessa l'efficacia del decreto 8 agosto 2017. 5. Il presente decreto sara' inviato agli Organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 febbraio 2018 Il Ministro: Calenda Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2018 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 124