Art. 8 
 
 
                  Disposizioni finali e transitorie 
 
  1. Con successivi eventuali provvedimenti adottati con la  medesima
procedura del presente decreto sono ulteriormente  disciplinati,  ove
occorra,  criteri  e  modalita'  per  la  successione  nei   rapporti
giuridici esistenti. 
  2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  3. Le disposizioni di cui  al  presente  decreto  sono  applicabili
nelle Regioni a statuto speciale e nelle Provincie autonome di Trento
e Bolzano compatibilmente con i  rispettivi  statuti  e  le  relative
norme di attuazione anche con riferimento alla  legge  costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3. 
  4. A far data dall'entrata in vigore  del  presente  decreto  cessa
l'efficacia del decreto 8 agosto 2017. 
  5. Il presente decreto sara' inviato agli Organi di  controllo  per
la  registrazione  e  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 16 febbraio 2018 
 
                                                 Il Ministro: Calenda 

Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2018 
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