IL DIRETTORE GENERALE 
              della pesca marittima e dell'acquacoltura 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune  della
pesca, che modifica  i  regolamenti  (CE)  n.  1954/2003  e  (CE)  n.
1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n.  2371/2002
e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche'  la  decisione  2004/585/CE
del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul  Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,  sul  Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e  sul
Fondo europeo per gli affari marittimi  e  la  pesca  e  disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul  Fondo  sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo  europeo  per  gli  affari
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE)  n.  1083/2006
del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti  (CE)  n.  2328/2003,
(CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del  Consiglio
e il regolamento (UE) n. 1255/2011  del  Parlamento  europeo,  ed  in
particolare l'art. 33, paragrafo 1, lettera c); 
  Visto il regolamento delegato (UE) 288/2015 della  Commissione  del
17 dicembre 2014 che integra il  regolamento  (UE)  n.  508/2014  del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per  gli
affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il periodo e le  date
di inammissibilita' delle domande; 
  Visto  il  programma  operativo,  predisposto  in  conformita'   al
disposto dell'art. 17,  del  citato  regolamento  (UE)  n.  508/2014,
approvato con decisione della Commissione CCI 2014IT14MFOP001 del  25
novembre 2015; 
  Visti i piani di gestione, articolati per GSA, inerenti la flotta a
strascico adottati  a  livello  nazionale,  da  ultimo,  con  decreto
direttoriale del 20 maggio 2011,  che  prevedono  riduzioni  graduali
dello sforzo di pesca in linea con gli obiettivi fissati nel piano di
adeguamento della flotta di cui, da ultimo, al  decreto  direttoriale
19 maggio 2011, prorogati con decreto direttoriale n.  14689  del  22
giugno 2017; 
  Visti  i  criteri  di  selezione  delle  operazioni  del  PO  FEAMP
2014/2020 approvati dal Comitato di sorveglianza  del  3  marzo  2016
relativi alla misura 1.33: Arresto temporaneo dell'attivita' di pesca
- art. 33 del regolamento (UE) n. 508/2014; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  143
del    17    luglio    2017    «Regolamento    recante    adeguamento
dell'organizzazione   del   Ministero   delle   politiche   agricole,
alimentari e forestali, a norma dell'art. 11, comma  2,  del  decreto
legislativo del 19 agosto 2016, n. 177»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  1°
marzo 2017 registrato dalla Corte dei conti al prot. n.  212  del  29
marzo 2017 il dott. Riccardo  Rigillo  e'  stato  nominato  direttore
generale  della  direzione   generale   della   pesca   marittima   e
dell'acquacoltura; 
  Visto il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005,  e  successive
modificazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale; 
  Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012  recante  adeguamento
alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  16769  del  26  luglio   2017
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 202 del 30 agosto 2017,  che  dispone  le  interruzioni
temporanee obbligatorie delle attivita' di pesca inerenti  le  unita'
per le quali la licenza autorizza al sistema strascico comprendenti i
seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti,  sfogliare  rapidi,
reti gemelle a divergenti per l'annualita' 2017; 
  Visto il decreto n. 2128/decA/46 del 3 agosto  2017  della  Regione
Sardegna, recante «Misure  per  migliorare  la  sostenibilita'  della
pesca  marittima  nelle  acque  prospicienti  il   territorio   della
Sardegna: arresto temporaneo per le unita' abilitate  ai  sistemi  di
pesca  a  strascico  -  comprendente  i  seguenti  attrezzi:  reti  a
strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti -
ad esclusione delle unita' abilitate alla pesca oceanica che  operano
oltre gli stretti - per l'anno 2017»; 
  Visto il D.A. n. 54/Gab. della Regione siciliana del 7 agosto  2017
recante  disposizioni   in   materia   di   interruzione   temporanea
obbligatoria dell'attivita' di pesca per l'anno 2017; 
  Visto il D.A. n. 76/Gab. della Regione  siciliana  del  04  ottobre
2017 recante modifica del comma 4, art. 2 del D.A. n. 54/Gab. del  07
agosto 2017; 
  Visto il decreto ministeriale del 6 ottobre  2017  registrato  alla
Corte dei conti con numero 1-857 in data 25 ottobre 2017,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 265 del 13 novembre 2017, recante «Individuazione delle risorse  e
dei criteri per l'erogazione degli aiuti alle imprese  di  pesca  che
effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria di cui  al  decreto
26 luglio 2017»; 
  Visto, in particolare, l'art. 1,  comma  8,  del  suddetto  decreto
ministeriale del 6 ottobre 2017 che rinvia ad un  successivo  decreto
direttoriale la  definizione  delle  modalita'  di  attuazione  dello
stesso; 
  Considerato necessario dare attuazione al predetto art. 1, comma 8,
del decreto ministeriale del 6 ottobre 2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
     Modalita' di integrazione alla manifestazione di interesse 
 
  1. L'Armatore autorizzato all'esercizio della pesca  marittima  con
il sistema strascico, il  quale  comprende  le  reti  a  strascico  a
divergenti, le sfogliare rapidi, le reti gemelle a divergenti, che ha
aderito all'arresto temporaneo obbligatorio previsto dall'art. 2  del
decreto ministeriale del 26 luglio 2017 e che ha  presentato,  previa
autorizzazione del/i proprietario/i dell'unita', al  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale  della
pesca marittima e dell'acquacoltura - PEMAC IV, via XX  Settembre  n.
20 - 00187 Roma, per il tramite dell'Autorita'  marittima  nella  cui
giurisdizione   e'   stata   effettuata   l'interruzione,    apposita
manifestazione  di  interesse  di  cui  all'allegato  2  del  decreto
ministeriale 6 ottobre 2017 deve  trasmettere,  entro  il  30  aprile
2018, per il tramite della stessa Autorita' marittima, l'integrazione
alla manifestazione di interesse redatta sulla base  del  modello  di
cui all'allegato 1 del presente decreto. 
  2. L'integrazione alla manifestazione di  interesse  dovra'  essere
trasmessa al termine del periodo di arresto  temporaneo  obbligatorio
ovvero delle misure tecniche successive di cui all'art. 4 del decreto
ministeriale 26 luglio 2017 e dovra' contenere: 
    a)  l'indicazione  delle   coordinate   bancarie   intestate   al
beneficiario sulle quali si intende ricevere l'aiuto; 
    b) copia della  comunicazione  scritta  presentata  all'Autorita'
marittima di iscrizione nel caso in cui l'interruzione temporanea sia
stata effettuata in compartimenti diversi  da  quelli  di  iscrizione
(art. 5, comma 2 del decreto ministeriale 26 luglio 2017); 
    c) per le unita' di lunghezza inferiore ai 10 metri  f.t.  idonea
documentazione,   quale   ad    esempio    documentazione    fiscale,
documentazione di trasporto, libretto carburante,  note  di  vendita,
che dimostri l'effettiva attivita' di pesca in mare  per  almeno  120
giorni nel corso dei due anni civili precedenti  la  data  di  inizio
dell'arresto temporaneo obbligatorio. 
  3. Sono considerate irricevibili le manifestazioni di interesse  di
cui all'allegato 2  del  decreto  ministeriale  6  ottobre  2017,  se
depositate all'Autorita' marittima nella cui giurisdizione  e'  stata
effettuata l'interruzione  oltre  la  fine  del  periodo  di  arresto
obbligatorio,    ovvero    delle    misure    tecniche     successive
all'interruzione  temporanea  di  cui   all'art.   4   del   decreto 
ministeriale 26 luglio 2017, cosi' come indicato all'art. 1, comma  6
del decreto ministeriale 6 ottobre 2017.