IL DIRETTORE GENERALE della pesca marittima e dell'acquacoltura Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche' la decisione 2004/585/CE del Consiglio; Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; Visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo, ed in particolare l'art. 33, paragrafo 1, lettera c); Visto il regolamento delegato (UE) 288/2015 della Commissione del 17 dicembre 2014 che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il periodo e le date di inammissibilita' delle domande; Visto il programma operativo, predisposto in conformita' al disposto dell'art. 17, del citato regolamento (UE) n. 508/2014, approvato con decisione della Commissione CCI 2014IT14MFOP001 del 25 novembre 2015; Visti i piani di gestione, articolati per GSA, inerenti la flotta a strascico adottati a livello nazionale, da ultimo, con decreto direttoriale del 20 maggio 2011, che prevedono riduzioni graduali dello sforzo di pesca in linea con gli obiettivi fissati nel piano di adeguamento della flotta di cui, da ultimo, al decreto direttoriale 19 maggio 2011, prorogati con decreto direttoriale n. 14689 del 22 giugno 2017; Visti i criteri di selezione delle operazioni del PO FEAMP 2014/2020 approvati dal Comitato di sorveglianza del 3 marzo 2016 relativi alla misura 1.33: Arresto temporaneo dell'attivita' di pesca - art. 33 del regolamento (UE) n. 508/2014; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 143 del 17 luglio 2017 «Regolamento recante adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 177»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2017 registrato dalla Corte dei conti al prot. n. 212 del 29 marzo 2017 il dott. Riccardo Rigillo e' stato nominato direttore generale della direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura; Visto il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, e successive modificazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale; Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012 recante adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca; Visto il decreto ministeriale n. 16769 del 26 luglio 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 202 del 30 agosto 2017, che dispone le interruzioni temporanee obbligatorie delle attivita' di pesca inerenti le unita' per le quali la licenza autorizza al sistema strascico comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti per l'annualita' 2017; Visto il decreto n. 2128/decA/46 del 3 agosto 2017 della Regione Sardegna, recante «Misure per migliorare la sostenibilita' della pesca marittima nelle acque prospicienti il territorio della Sardegna: arresto temporaneo per le unita' abilitate ai sistemi di pesca a strascico - comprendente i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti - ad esclusione delle unita' abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti - per l'anno 2017»; Visto il D.A. n. 54/Gab. della Regione siciliana del 7 agosto 2017 recante disposizioni in materia di interruzione temporanea obbligatoria dell'attivita' di pesca per l'anno 2017; Visto il D.A. n. 76/Gab. della Regione siciliana del 04 ottobre 2017 recante modifica del comma 4, art. 2 del D.A. n. 54/Gab. del 07 agosto 2017; Visto il decreto ministeriale del 6 ottobre 2017 registrato alla Corte dei conti con numero 1-857 in data 25 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 265 del 13 novembre 2017, recante «Individuazione delle risorse e dei criteri per l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria di cui al decreto 26 luglio 2017»; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 8, del suddetto decreto ministeriale del 6 ottobre 2017 che rinvia ad un successivo decreto direttoriale la definizione delle modalita' di attuazione dello stesso; Considerato necessario dare attuazione al predetto art. 1, comma 8, del decreto ministeriale del 6 ottobre 2017; Decreta: Art. 1 Modalita' di integrazione alla manifestazione di interesse 1. L'Armatore autorizzato all'esercizio della pesca marittima con il sistema strascico, il quale comprende le reti a strascico a divergenti, le sfogliare rapidi, le reti gemelle a divergenti, che ha aderito all'arresto temporaneo obbligatorio previsto dall'art. 2 del decreto ministeriale del 26 luglio 2017 e che ha presentato, previa autorizzazione del/i proprietario/i dell'unita', al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - PEMAC IV, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, per il tramite dell'Autorita' marittima nella cui giurisdizione e' stata effettuata l'interruzione, apposita manifestazione di interesse di cui all'allegato 2 del decreto ministeriale 6 ottobre 2017 deve trasmettere, entro il 30 aprile 2018, per il tramite della stessa Autorita' marittima, l'integrazione alla manifestazione di interesse redatta sulla base del modello di cui all'allegato 1 del presente decreto. 2. L'integrazione alla manifestazione di interesse dovra' essere trasmessa al termine del periodo di arresto temporaneo obbligatorio ovvero delle misure tecniche successive di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 26 luglio 2017 e dovra' contenere: a) l'indicazione delle coordinate bancarie intestate al beneficiario sulle quali si intende ricevere l'aiuto; b) copia della comunicazione scritta presentata all'Autorita' marittima di iscrizione nel caso in cui l'interruzione temporanea sia stata effettuata in compartimenti diversi da quelli di iscrizione (art. 5, comma 2 del decreto ministeriale 26 luglio 2017); c) per le unita' di lunghezza inferiore ai 10 metri f.t. idonea documentazione, quale ad esempio documentazione fiscale, documentazione di trasporto, libretto carburante, note di vendita, che dimostri l'effettiva attivita' di pesca in mare per almeno 120 giorni nel corso dei due anni civili precedenti la data di inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio. 3. Sono considerate irricevibili le manifestazioni di interesse di cui all'allegato 2 del decreto ministeriale 6 ottobre 2017, se depositate all'Autorita' marittima nella cui giurisdizione e' stata effettuata l'interruzione oltre la fine del periodo di arresto obbligatorio, ovvero delle misure tecniche successive all'interruzione temporanea di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 26 luglio 2017, cosi' come indicato all'art. 1, comma 6 del decreto ministeriale 6 ottobre 2017.