Art. 4 
 
                          Inammissibilita' 
 
  1. L'unita' che ha usufruito dell'opzione di cui all'art. 5,  comma
4 del decreto ministeriale 26 luglio 2017, non e'  ammessa  all'aiuto
di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 6 ottobre 2017. 
  2. L'unita' che ha usufruito  della  deroga  prevista  all'art.  6,
comma  3  del  decreto  ministeriale  26  luglio  2017  ed  e'  stata
autorizzata  dalla  direzione  generale  della  pesca   marittima   e
dell'acquacoltura all'effettuazione di attivita' di ricerca in  mare,
a  scopi  scientifici,  durante  il  periodo  di  arresto  temporaneo
obbligatorio, non e' ammessa all'aiuto di cui all'art. 1 del  decreto
ministeriale del 6 ottobre 2017.