Art. 5 Ulteriori adempimenti 1. L'Autorita' marittima, presso la cui giurisdizione e' stato effettuato l'arresto temporaneo obbligatorio, provvede alla conservazione dei logbook cartacei per i 10 anni successivi la data dell'arresto temporaneo, al fine di eventuali futuri controlli da parte dell'Autorita' di gestione, dell'Autorita' di Audit, della Commissione europea e/o della Corte dei conti europea. 2. L'obbligo di cui al suindicato comma 1 e' annullato nel momento in cui l'Autorita' marittima provvede alla registrazione dei logbook cartacei nel sistema informativo SIPA in ambito SIAN.