Art. 7 Rettifiche finanziarie e recupero del contributo erogato 1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 99, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 508/2014 la direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura procede a rettifiche finanziarie nel caso in cui il beneficiario non rispetta gli obblighi di cui all'art. 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 508/2014. 2. Nei casi di rettifiche finanziarie di cui al suddetto comma 1, la direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura stabilisce l'ammontare della rettifica finanziaria, che e' proporzionata tenendo conto della natura, della gravita', della durata e della ripetizione della violazione o del reato da parte del beneficiario.