IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre 2004,  n.  245,  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del  17  novembre  2016,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 18 novembre  2016,  al  n.  1347,  con  cui  e'  stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Mario Melazzini; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  del  31  gennaio  2017,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma  2  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con  cui  il  prof.  Mario
Melazzini  e'  stato  confermato  direttore   generale   dell'Agenzia
italiana  del  farmaco,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma   160,   del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto il provvedimento 30 dicembre 1993 del Ministero della sanita'
- Commissione unica del farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario
alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  306  del  31  dicembre  1993,  recante
riclassificazione dei medicinali ai  sensi  dell'art.  8,  comma  10,
della legge n. 537/1993; 
  Visto l'art. 1, comma 4 del decreto-legge 20 giugno 1996,  n.  323,
convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1996,  n.  425,  che
stabilisce  che  la  prescrizione  dei  medicinali  rimborsabili  dal
Servizio sanitario nazionale (SSN) sia  conforme  alle  condizioni  e
limitazioni previste dai provvedimenti della  Commissione  unica  del
farmaco; 
  Visto l'art. 70, comma 2, della legge 23  dicembre  1998,  n.  448,
recante «Misure per la  razionalizzazione  e  il  contenimento  della
spesa farmaceutica»; 
  Visto l'art. 15-decies del decreto legislativo 19 giugno  1999,  n.
229, recante «Obbligo di appropriatezza»; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la legge 22 dicembre  2008,  n.  203:  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato»  (legge
finanziaria 2009); 
  Visto il decreto del  22  dicembre  2000  «Revisione  delle  "note"
riportate nel provvedimento 30 dicembre 1993 di riclassificazione dei
medicinali e successive modificazioni»,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2001, integrato
e modificato con il successivo decreto 8 giugno 2001 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 2001; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la determinazione AIFA  29  ottobre  2004  «Note  AIFA  2004»
(revisione note CUF), e successive modifiche; 
  Vista la determinazione 4 gennaio 2007: «Note  AIFA  2006-2007  per
l'uso appropriato dei farmaci», pubblicata nel supplemento  ordinario
alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 7 del 10 gennaio 2007; 
  Vista la  determinazione  18  marzo  2009  recante  modifiche,  con
riferimento  alla  nota  65,  alla  determinazione  17  luglio  2008:
«Modifica alla determinazione 4 gennaio 2007: Note AIFA 2006-2007 per
l'uso appropriato dei farmaci»; 
  Vista la determinazione 7 agosto  2012  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 194 del 21 agosto 2012: «Aggiornamento  alla  nota  AIFA
2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci»; 
  Vista la determinazione 26 febbraio 2016 pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2016, recante «Modifica alla nota 65  di
cui alla determinazione dell'8 novembre 2011»; 
  Considerato  il  parere  espresso  dalla   Commissione   consultiva
tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nella seduta  del  17-19  gennaio
2018; 
  Ritenuto di  dover  provvedere  all'aggiornamento  della  nota  65,
relativamente alla prescrizione ed erogazione  dei  farmaci  in  essa
inclusi,  mediante  le  modalita'  di  cui  all'allegato   1,   parte
integrante e sostanziale della presente determinazione; 
  Ritenuto di dover applicare alle specialita' medicinali inserite in
nota,  le  condizioni  e  modalita'   di   impiego   indicate   nella
determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario  della  distribuzione
diretta  -  pubblicata  nel  supplemento  ordinario   alla   Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  L'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale  della
presente determinazione, sostituisce il testo della nota  65  di  cui
alla determinazione del 26 febbraio 2016  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 65 del 18 marzo 2016.