IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 7-quater, comma 27, lettere c), d) ed e), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, che introducono disposizioni volte a stabilire che l'opzione per il consolidato nazionale di cui agli articoli 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito «testo unico»), al termine del triennio di validita', si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalita' e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione; Visto il successivo comma 28 del citato art. 7-quater in base al quale il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, adegua le vigenti disposizioni ministeriali alle modificazioni introdotte dal comma 27; Visti gli articoli 117 e seguenti del testo unico, recanti la disciplina del consolidato fiscale nazionale; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 giugno 2004 recante «Disposizioni applicative del regime di tassazione del consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 128 del testo unico delle imposte sui redditi» emanato in attuazione dell'art. 129 del citato testo unico; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 28 novembre 2017 recante «Revisione del regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di software protetto da copyright, di brevetti industriali disegni e modelli, nonche' di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili»; Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze; Considerata l'opportunita' di chiarire che il trattamento tributario, in relazione al regime agevolativo cosiddetto «Patent Box», di cui all'art. 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dei soggetti perfettamente integrati (che detengono esclusivamente partecipazioni totalitarie) all'interno del consolidato nazionale, di cui all'art. 117 del testo unico, e' equiparato, stante la finalita' della disposizione agevolativa, a quello dei soggetti non legati da rapporti partecipativi che svolgono attivita' di ricerca e sviluppo preordinata alla realizzazione e all'utilizzo dei beni immateriali indicati nel comma 39 della citata legge n. 190 del 2014; Considerato che, nell'adeguare le disposizioni ministeriali ai sensi del citato comma 28, occorre anche tenere conto di ulteriori modifiche intervenute nel regime di tassazione del consolidato nazionale successivamente alla emanazione del citato decreto ministeriale del 9 giugno 2004; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione e definizioni 1. Il presente decreto reca disposizioni di attuazione per l'applicazione di quelle contenute negli articoli da 117 a 128 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; ai fini del presente decreto: a) si intende per «testo unico», il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) i termini «controllante» e «controllata», si intendono effettuati con riferimento al rapporto di controllo esistente ai sensi dell'art. 117 del testo unico, anche tramite soggetti non aventi i requisiti per la tassazione di gruppo, ivi compresi i soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni; c) i termini «consolidante» e «consolidata», si intendono riferiti rispettivamente all'ente o societa' controllante, ovvero alla controllata designata dalla controllante non residente, e alla societa' controllata che hanno optato per la tassazione di gruppo ai sensi dell'art. 117 del testo unico.