Art. 10 
 
 
        Regime di neutralita' per i trasferimenti infragruppo 
 
  1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 87, comma 1, lettera b), del
testo unico, le  partecipazioni  cedute  in  regime  di  neutralita',
secondo  le  disposizioni  dell'art.  123  del  testo  unico  vigente
antecedentemente all'abrogazione operata  con  l'art.  1,  comma  33,
lettera v), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, mantengono  per  il
cessionario la classificazione  operata  nel  primo  bilancio  chiuso
durante il periodo di possesso  del  cedente;  per  la  verifica  dei
requisiti di cui al medesimo art. 87, comma 1, lettere  a)  e  c),  e
all'art. 86, comma 4, del  testo  unico  si  tiene  conto  anche  del
periodo di possesso del cedente.