Art. 10 Regime di neutralita' per i trasferimenti infragruppo 1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 87, comma 1, lettera b), del testo unico, le partecipazioni cedute in regime di neutralita', secondo le disposizioni dell'art. 123 del testo unico vigente antecedentemente all'abrogazione operata con l'art. 1, comma 33, lettera v), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, mantengono per il cessionario la classificazione operata nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso del cedente; per la verifica dei requisiti di cui al medesimo art. 87, comma 1, lettere a) e c), e all'art. 86, comma 4, del testo unico si tiene conto anche del periodo di possesso del cedente.