Art. 11 Operazioni straordinarie che non interrompono la tassazione di gruppo 1. La fusione tra societa' consolidate non interrompe la tassazione di gruppo. Il vincolo di permanenza temporale nel consolidato delle societa' partecipanti alla fusione si trasferisce alla societa' risultante dalla fusione, che e' tenuta a rispettare il termine che scade per ultimo. 2. La fusione tra la consolidante e una o piu' consolidate estingue la tassazione di gruppo tra i soggetti stessi senza gli effetti di cui all'art. 124 del testo unico. Nel caso di fusione per incorporazione della consolidante in una consolidata permane la tassazione di gruppo nei confronti delle altre consolidate. 3. La fusione per incorporazione di societa' non inclusa nel consolidato in societa' inclusa nel consolidato non interrompe la tassazione di gruppo, qualora permangano i requisiti di cui all'art. 117 del testo unico. 4. La scissione totale o parziale di consolidata che non comporti modifica della compagine sociale non muta gli effetti derivanti dall'opzione alla tassazione di gruppo, fermo restando i requisiti richiesti di cui all'art. 117, comma 1, del testo unico; in tal caso, le societa' beneficiarie che si costituiscono per effetto della scissione si considerano partecipanti alla tassazione di gruppo per un periodo pari a quello residuo della societa' scissa, ancorche' non esercitino l'opzione di cui all'art. 117, comma 1, del testo unico. 5. Se la consolidata e' beneficiaria di una scissione di societa', anche non inclusa nella tassazione di gruppo, non si verifica interruzione della tassazione di gruppo, qualora permangano i requisiti di cui all'art. 117 del testo unico. 6. La scissione parziale della consolidante non modifica gli effetti derivanti dall'opzione alla tassazione di gruppo da parte della scissa, fermo restando i requisiti richiesti di cui all'art. 117, comma 1, del testo unico. 7. La liquidazione volontaria della consolidante o della consolidata non interrompe la tassazione di gruppo. 8. I conferimenti effettuati da soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, qualora permangano i requisiti di cui all'art. 117 del testo unico, non interrompono la medesima tassazione di gruppo.