Art. 11 
 
 
Operazioni straordinarie che non interrompono la tassazione di gruppo 
 
  1. La fusione tra societa' consolidate non interrompe la tassazione
di gruppo. Il vincolo di permanenza temporale nel  consolidato  delle
societa' partecipanti  alla  fusione  si  trasferisce  alla  societa'
risultante dalla fusione, che e' tenuta a rispettare il  termine  che
scade per ultimo. 
  2. La fusione tra la consolidante e una o piu' consolidate estingue
la tassazione di gruppo tra i soggetti stessi senza  gli  effetti  di
cui  all'art.  124  del  testo  unico.  Nel  caso  di   fusione   per
incorporazione della  consolidante  in  una  consolidata  permane  la
tassazione di gruppo nei confronti delle altre consolidate. 
  3. La fusione  per  incorporazione  di  societa'  non  inclusa  nel
consolidato in societa' inclusa nel  consolidato  non  interrompe  la
tassazione di gruppo, qualora permangano i requisiti di cui  all'art.
117 del testo unico. 
  4. La scissione totale o parziale di consolidata che  non  comporti
modifica della compagine  sociale  non  muta  gli  effetti  derivanti
dall'opzione alla tassazione di gruppo, fermo  restando  i  requisiti
richiesti di cui all'art. 117, comma 1, del testo unico; in tal caso,
le societa' beneficiarie  che  si  costituiscono  per  effetto  della
scissione si considerano partecipanti alla tassazione di  gruppo  per
un periodo pari a quello residuo della societa' scissa, ancorche' non
esercitino l'opzione di cui all'art. 117, comma 1, del testo unico. 
  5. Se la consolidata e' beneficiaria di una scissione di  societa',
anche non  inclusa  nella  tassazione  di  gruppo,  non  si  verifica
interruzione  della  tassazione  di  gruppo,  qualora  permangano   i
requisiti di cui all'art. 117 del testo unico. 
  6. La  scissione  parziale  della  consolidante  non  modifica  gli
effetti derivanti dall'opzione alla tassazione  di  gruppo  da  parte
della scissa, fermo restando i requisiti richiesti  di  cui  all'art.
117, comma 1, del testo unico. 
  7.  La  liquidazione  volontaria   della   consolidante   o   della
consolidata non interrompe la tassazione di gruppo. 
  8.  I  conferimenti  effettuati  da  soggetti   partecipanti   alla
tassazione di gruppo, qualora permangano i requisiti di cui  all'art.
117 del testo unico,  non  interrompono  la  medesima  tassazione  di
gruppo.