Art. 12 
 
 
           Casi particolari di determinazione del reddito 
 
  1. Nei casi di cui all'art. 11, ai fini della tassazione di gruppo: 
    a) se gli effetti fiscali della fusione di cui  al  comma  1  del
predetto art. 11 decorrono da una data successiva a quella di  inizio
del periodo d'imposta, la societa' incorporante  o  risultante  dalla
fusione comunica alla consolidante il reddito  dell'intero  esercizio
risultante dalla somma algebrica dei redditi e  delle  perdite  delle
societa'  partecipanti  alla  fusione  per   il   periodo   d'imposta
antecedente a quello da cui ha effetto la fusione nonche' del reddito
o della perdita relativo al periodo d'imposta da cui  ha  effetto  la
fusione. Si applicano, comunque, le disposizioni  dell'art.  172  del
testo unico, ad esclusione del comma 10. La societa' risultante dalla
fusione e'  tenuta,  altresi',  ad  adempiere  gli  obblighi  di  cui
all'art. 8 con riferimento a  tutte  le  societa'  partecipanti  alla
fusione. Ai fini dell'art. 84 del testo unico, l'esercizio sociale in
cui ha effetto la fusione e' considerato un unico periodo d'imposta; 
    b) se gli effetti fiscali della scissione di cui al comma  4  del
predetto art. 11 decorrono da una data successiva a  quella  d'inizio
del periodo d'imposta, si applicano, ove compatibili, le disposizioni
di cui alla lettera a), tenuto conto degli  obblighi  tributari  come
disciplinati dall'art. 173, comma 12, del testo unico; 
    c) se la liquidazione volontaria di cui al comma 7  del  predetto
art.  11  e'  effettuata  in  corso  d'esercizio  si  applicano,  ove
compatibili,  le  disposizioni  di  cui  alla  lettera  a).   Se   la
liquidazione si protrae oltre l'esercizio in cui ha avuto inizio,  il
reddito o le perdite fiscali  di  ciascuno  degli  esercizi  compresi
nella liquidazione si considerano definitivi, indipendentemente dalla
durata  della  liquidazione  o   dell'amministrazione   straordinaria
stessa. Il reddito relativo al periodo d'imposta in  cui  avviene  lo
scioglimento  della  societa'  confluisce,  in   ogni   caso,   nella
determinazione della tassazione di gruppo.