Art. 12 Casi particolari di determinazione del reddito 1. Nei casi di cui all'art. 11, ai fini della tassazione di gruppo: a) se gli effetti fiscali della fusione di cui al comma 1 del predetto art. 11 decorrono da una data successiva a quella di inizio del periodo d'imposta, la societa' incorporante o risultante dalla fusione comunica alla consolidante il reddito dell'intero esercizio risultante dalla somma algebrica dei redditi e delle perdite delle societa' partecipanti alla fusione per il periodo d'imposta antecedente a quello da cui ha effetto la fusione nonche' del reddito o della perdita relativo al periodo d'imposta da cui ha effetto la fusione. Si applicano, comunque, le disposizioni dell'art. 172 del testo unico, ad esclusione del comma 10. La societa' risultante dalla fusione e' tenuta, altresi', ad adempiere gli obblighi di cui all'art. 8 con riferimento a tutte le societa' partecipanti alla fusione. Ai fini dell'art. 84 del testo unico, l'esercizio sociale in cui ha effetto la fusione e' considerato un unico periodo d'imposta; b) se gli effetti fiscali della scissione di cui al comma 4 del predetto art. 11 decorrono da una data successiva a quella d'inizio del periodo d'imposta, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui alla lettera a), tenuto conto degli obblighi tributari come disciplinati dall'art. 173, comma 12, del testo unico; c) se la liquidazione volontaria di cui al comma 7 del predetto art. 11 e' effettuata in corso d'esercizio si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui alla lettera a). Se la liquidazione si protrae oltre l'esercizio in cui ha avuto inizio, il reddito o le perdite fiscali di ciascuno degli esercizi compresi nella liquidazione si considerano definitivi, indipendentemente dalla durata della liquidazione o dell'amministrazione straordinaria stessa. Il reddito relativo al periodo d'imposta in cui avviene lo scioglimento della societa' confluisce, in ogni caso, nella determinazione della tassazione di gruppo.