Art. 13 
 
 
Interruzione della tassazione di  gruppo  prima  del  compimento  del
                              triennio 
 
  1. Oltre ai casi previsti dagli articoli 124, commi  1  e  5,  126,
comma 1, del testo unico, e 4, comma  1,  lettera  b),  del  presente
decreto, l'interruzione della tassazione di gruppo, con  gli  effetti
previsti dall'art. 124 del testo unico, si verifica nel caso di: 
    a) liquidazione giudiziale; 
    b) trasformazione di una societa' soggetta all'imposta di cui  al
titolo II del testo unico in societa' non soggetta a tale imposta; 
    c) trasformazione della consolidata in un soggetto avente  natura
giuridica diversa da una di quelle indicate nell'art. 120  del  testo
unico; 
    d) trasformazione della consolidante in un soggetto avente natura
giuridica diversa da una di quelle indicate nell'art. 117  del  testo
unico; 
    e) trasferimento all'estero della residenza, ai  sensi  dell'art.
166 del testo unico, della consolidante o  della  consolidata  se  le
stesse non rispettano le condizioni di cui, rispettivamente, ai commi
2 e 2-ter dell'art. 117 del testo unico; 
    f)  fusione  tra  consolidata  e  societa'  non   inclusa   nella
tassazione di gruppo. 
  2. Nei casi diversi da quelli previsti all'art. 11 e dal precedente
comma 1, puo' essere richiesta la continuazione della  tassazione  di
gruppo da parte della societa' che  effettua  l'operazione,  mediante
l'esercizio dell'interpello ai sensi  dell'art.  11  della  legge  27
luglio 2000, n. 212. 
  3.   L'opzione   perde   efficacia   con   decorrenza   dall'inizio
dell'esercizio nel corso del quale sono effettuate le  operazioni  di
cui al comma 1, lettere da a) a f). 
  4.  Se  nel  corso  del  periodo  di  durata  dell'opzione  per  la
tassazione di gruppo, la consolidante opta, congiuntamente con  altra
societa', per la tassazione di gruppo in qualita' di controllata,  si
verifica l'interruzione della tassazione di gruppo  relativamente  al
consolidato in cui  aderiva  in  qualita'  di  consolidante  con  gli
effetti previsti dall'art. 124 del testo unico. 
  5. Nei casi di cui al comma 4, se tutte le altre societa'  aderenti
alla tassazione di gruppo in qualita' di controllate optano anch'esse
con  l'ente  o  societa'   controllante   nel   medesimo   esercizio,
l'interruzione della tassazione di gruppo non produce gli effetti  di
cui all'art. 124, commi 1, 2 e  3,  del  testo  unico.  Alle  perdite
fiscali di cui al comma 4 del citato art. 124, si applicano  in  ogni
caso le disposizioni previste  dall'art.  118,  comma  2,  del  testo
unico. 
  6. Nei casi previsti dal comma 1, entro trenta giorni dalla data in
cui si perfeziona  l'operazione,  indipendentemente  dalla  eventuale
retrodatazione degli effetti fiscali, si  applicano  le  disposizioni
dell'art. 124, commi 2 e 3, del testo unico; a  tal  fine,  l'ente  o
societa'  controllante  puo'  attribuire  in  tutto  o  in  parte   i
versamenti effettuati per quanto eccedente il  proprio  obbligo  alle
societa' controllate, secondo le modalita' previste dall'art.  43-ter
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
602. Nel caso di cui al comma 4, si  applicano  le  disposizioni  del
precedente periodo; tuttavia, il riferimento contenuto nell'art. 124,
comma 2, lettera a), del testo unico, alla societa'  controllante  si
intende  effettuato  all'ente  o  societa'  che,   in   qualita'   di
controllante, ha optato congiuntamente alla societa' di cui al  comma
4 per la tassazione di gruppo. 
  7. Le perdite fiscali residue risultanti dalla dichiarazione di cui
all'art. 9, in alternativa a quanto previsto dall'art. 124, comma  4,
primo periodo, del testo unico, sono imputate alle  societa'  che  le
hanno prodotte al netto di quelle  utilizzate  e  nei  cui  confronti
viene meno il requisito del controllo secondo i criteri stabiliti dai
soggetti interessati. 
  8.  Entro  trenta  giorni  dal  verificarsi  dell'evento   che   ha
comportato l'interruzione della tassazione di  gruppo  ai  sensi  del
presente articolo, la consolidante e' tenuta a comunicare all'Agenzia
delle entrate la perdita di efficacia dell'opzione, nonche' l'importo
delle perdite residue attribuito a ciascun soggetto; la comunicazione
e' effettuata secondo le modalita'  adottate  con  provvedimento  del
Direttore dell'Agenzia delle entrate. 
  9. Le  consolidate  per  le  quali  viene  meno  il  requisito  del
controllo a loro volta controllanti  e  le  societa'  controllate  da
queste possono esercitare l'opzione  per  la  tassazione  di  gruppo,
secondo le modalita' di cui all'art.  5  del  presente  decreto,  sin
dall'esercizio in cui e' venuto meno il requisito del controllo.