Art. 13 Interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio 1. Oltre ai casi previsti dagli articoli 124, commi 1 e 5, 126, comma 1, del testo unico, e 4, comma 1, lettera b), del presente decreto, l'interruzione della tassazione di gruppo, con gli effetti previsti dall'art. 124 del testo unico, si verifica nel caso di: a) liquidazione giudiziale; b) trasformazione di una societa' soggetta all'imposta di cui al titolo II del testo unico in societa' non soggetta a tale imposta; c) trasformazione della consolidata in un soggetto avente natura giuridica diversa da una di quelle indicate nell'art. 120 del testo unico; d) trasformazione della consolidante in un soggetto avente natura giuridica diversa da una di quelle indicate nell'art. 117 del testo unico; e) trasferimento all'estero della residenza, ai sensi dell'art. 166 del testo unico, della consolidante o della consolidata se le stesse non rispettano le condizioni di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 2-ter dell'art. 117 del testo unico; f) fusione tra consolidata e societa' non inclusa nella tassazione di gruppo. 2. Nei casi diversi da quelli previsti all'art. 11 e dal precedente comma 1, puo' essere richiesta la continuazione della tassazione di gruppo da parte della societa' che effettua l'operazione, mediante l'esercizio dell'interpello ai sensi dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212. 3. L'opzione perde efficacia con decorrenza dall'inizio dell'esercizio nel corso del quale sono effettuate le operazioni di cui al comma 1, lettere da a) a f). 4. Se nel corso del periodo di durata dell'opzione per la tassazione di gruppo, la consolidante opta, congiuntamente con altra societa', per la tassazione di gruppo in qualita' di controllata, si verifica l'interruzione della tassazione di gruppo relativamente al consolidato in cui aderiva in qualita' di consolidante con gli effetti previsti dall'art. 124 del testo unico. 5. Nei casi di cui al comma 4, se tutte le altre societa' aderenti alla tassazione di gruppo in qualita' di controllate optano anch'esse con l'ente o societa' controllante nel medesimo esercizio, l'interruzione della tassazione di gruppo non produce gli effetti di cui all'art. 124, commi 1, 2 e 3, del testo unico. Alle perdite fiscali di cui al comma 4 del citato art. 124, si applicano in ogni caso le disposizioni previste dall'art. 118, comma 2, del testo unico. 6. Nei casi previsti dal comma 1, entro trenta giorni dalla data in cui si perfeziona l'operazione, indipendentemente dalla eventuale retrodatazione degli effetti fiscali, si applicano le disposizioni dell'art. 124, commi 2 e 3, del testo unico; a tal fine, l'ente o societa' controllante puo' attribuire in tutto o in parte i versamenti effettuati per quanto eccedente il proprio obbligo alle societa' controllate, secondo le modalita' previste dall'art. 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Nel caso di cui al comma 4, si applicano le disposizioni del precedente periodo; tuttavia, il riferimento contenuto nell'art. 124, comma 2, lettera a), del testo unico, alla societa' controllante si intende effettuato all'ente o societa' che, in qualita' di controllante, ha optato congiuntamente alla societa' di cui al comma 4 per la tassazione di gruppo. 7. Le perdite fiscali residue risultanti dalla dichiarazione di cui all'art. 9, in alternativa a quanto previsto dall'art. 124, comma 4, primo periodo, del testo unico, sono imputate alle societa' che le hanno prodotte al netto di quelle utilizzate e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo secondo i criteri stabiliti dai soggetti interessati. 8. Entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento che ha comportato l'interruzione della tassazione di gruppo ai sensi del presente articolo, la consolidante e' tenuta a comunicare all'Agenzia delle entrate la perdita di efficacia dell'opzione, nonche' l'importo delle perdite residue attribuito a ciascun soggetto; la comunicazione e' effettuata secondo le modalita' adottate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. 9. Le consolidate per le quali viene meno il requisito del controllo a loro volta controllanti e le societa' controllate da queste possono esercitare l'opzione per la tassazione di gruppo, secondo le modalita' di cui all'art. 5 del presente decreto, sin dall'esercizio in cui e' venuto meno il requisito del controllo.