Art. 14 Rinnovo o revoca dell'opzione 1. Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia revocata secondo le modalita' e i termini di cui all'art. 5 del presente decreto. 2. Le disposizioni dell'art. 13, comma 7, del presente decreto si applicano anche in caso di revoca dell'opzione. In tal caso, la consolidante e' tenuta a comunicare all'Agenzia delle entrate l'importo delle perdite residue attribuite a ciascun soggetto con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si esercita la revoca.