Art. 14 
 
 
                    Rinnovo o revoca dell'opzione 
 
  1.  Al  termine  del  triennio  l'opzione  si  intende  tacitamente
rinnovata per un altro triennio a meno che non sia  revocata  secondo
le modalita' e i termini di cui all'art. 5 del presente decreto. 
  2. Le disposizioni dell'art. 13, comma 7, del presente  decreto  si
applicano anche in caso di  revoca  dell'opzione.  In  tal  caso,  la
consolidante  e'  tenuta  a  comunicare  all'Agenzia  delle   entrate
l'importo delle perdite residue attribuite a ciascun soggetto con  la
dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal  quale
si esercita la revoca.