Art. 15 
 
 
Ingresso di societa' controllate nel consolidato durante  il  periodo
                       di tassazione di gruppo 
 
  1. La societa'  che,  in  qualita'  di  controllata,  opta  per  la
tassazione di gruppo, congiuntamente con la controllante, a decorrere
da un esercizio successivo  a  quello  in  cui  ha  avuto  inizio  la
tassazione di gruppo cui partecipa  la  controllante,  e'  tenuta  ad
adempiere gli obblighi previsti dagli articoli da 117 a 127 del testo
unico e dal presente decreto per tre esercizi sociali. 
  2. Ai  fini  del  comma  1,  il  reddito  complessivo  netto  della
controllata e' computato nella dichiarazione del reddito  complessivo
globale del consolidato secondo le disposizioni dell'art.  9,  tenuto
conto che le perdite maturate in periodi d'imposta anteriori a quello
dal quale ha effetto la tassazione di gruppo ai  sensi  del  comma  1
sono  utilizzabili  dalla  stessa  secondo  le  disposizioni  di  cui
all'art. 84 del testo unico.