Art. 15 Ingresso di societa' controllate nel consolidato durante il periodo di tassazione di gruppo 1. La societa' che, in qualita' di controllata, opta per la tassazione di gruppo, congiuntamente con la controllante, a decorrere da un esercizio successivo a quello in cui ha avuto inizio la tassazione di gruppo cui partecipa la controllante, e' tenuta ad adempiere gli obblighi previsti dagli articoli da 117 a 127 del testo unico e dal presente decreto per tre esercizi sociali. 2. Ai fini del comma 1, il reddito complessivo netto della controllata e' computato nella dichiarazione del reddito complessivo globale del consolidato secondo le disposizioni dell'art. 9, tenuto conto che le perdite maturate in periodi d'imposta anteriori a quello dal quale ha effetto la tassazione di gruppo ai sensi del comma 1 sono utilizzabili dalla stessa secondo le disposizioni di cui all'art. 84 del testo unico.