Art. 2 
 
 
        Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese 
 
  1. Le societa' e le stabili organizzazioni indicate  nell'art.  120
del testo unico  possono  esercitare,  in  qualita'  di  controllate,
l'opzione  per  la  tassazione  di  gruppo  sin   dall'esercizio   di
costituzione, ove  tale  costituzione  avvenga  entro  i  termini  di
presentazione della dichiarazione  di  cui  all'art.  119,  comma  1,
lettera d), del testo unico e siano rispettate  le  altre  condizioni
previste dal citato art. 119. Tale disposizione si applica  anche  ai
soggetti che trasferiscono dall'estero in Italia la residenza a  fini
fiscali,  nonche'   a   quelli   risultanti   dalle   operazioni   di
trasformazione ai sensi degli articoli 170, comma 3, e 171, comma  2,
del testo unico. 
  2. Nei casi previsti dal comma 1, secondo periodo, i  soggetti  che
trasferiscono dall'estero in  Italia  la  residenza  a  fini  fiscali
possono esercitare, anche in qualita' di controllanti, l'opzione  per
la tassazione di gruppo sin dall'esercizio nel quale e'  avvenuto  il
trasferimento stesso, anche qualora sussista un consolidato nel quale
gli stessi avevano designato una loro controllata ai sensi  dell'art.
117, comma 2-bis,  del  testo  unico.  I  soggetti  risultanti  dalle
operazioni di trasformazione, di cui al  comma  1,  secondo  periodo,
possono esercitare, in qualita' di  controllanti,  l'opzione  per  la
tassazione di gruppo a decorrere dall'esercizio che inizia dalla data
in cui ha effetto la trasformazione. 
  3. L'opzione per la tassazione di  gruppo  puo'  essere  esercitata
dalla  societa'  controllata  anche  a  decorrere  da  un   esercizio
successivo a quello in cui ha avuto inizio la  tassazione  di  gruppo
cui partecipa la controllante. 
  4. Nei casi di cui ai  commi  1  e  2  le  societa'  effettuano  la
comunicazione, ai sensi dell'art. 119, comma 1, lettera d), del testo
unico, relativa all'esercizio  dell'opzione  per  il  consolidato,  a
mezzo del modello per le «comunicazioni per i regimi di tonnage  tax,
consolidato,  trasparenza  e  per  l'opzione  irap»   approvato   con
provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  del   17
dicembre 2015.