Art. 3 Percentuali dei diritti di voto 1. La percentuale dei diritti di voto prevista dal comma 1 dell'art. 120 del testo unico e' quella riferibile alle assemblee previste dagli articoli 2364, 2364-bis e 2479-bis del codice civile. 2. Ai fini della determinazione della percentuale di partecipazione agli utili di cui all'art. 120, comma 1, lettera b), del testo unico, la quota di utili delle azioni di cui all'art. 2350, secondo comma, primo periodo, del codice civile, si assume pari alla quota di partecipazione al capitale delle azioni medesime.