Art. 3 
 
 
                   Percentuali dei diritti di voto 
 
  1. La  percentuale  dei  diritti  di  voto  prevista  dal  comma  1
dell'art. 120 del testo unico e'  quella  riferibile  alle  assemblee
previste dagli articoli 2364, 2364-bis e 2479-bis del codice civile. 
  2. Ai fini della determinazione della percentuale di partecipazione
agli utili di cui all'art. 120, comma 1, lettera b), del testo unico,
la quota di utili delle azioni di cui all'art. 2350,  secondo  comma,
primo periodo, del codice  civile,  si  assume  pari  alla  quota  di
partecipazione al capitale delle azioni medesime.