Art. 5 Esercizio dell'opzione per la tassazione di gruppo 1. L'esercizio congiunto dell'opzione per la tassazione di gruppo e' comunicato dalla societa' controllante all'Agenzia delle entrate con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione e deve contenere la denominazione o ragione sociale e il codice fiscale delle societa' che esercitano l'opzione, la qualita' di controllante ovvero di controllata, l'individuazione delle societa' che hanno eventualmente effettuato il versamento d'acconto in modo separato, il criterio utilizzato per l'eventuale attribuzione delle perdite residue in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo, o di revoca dell'opzione.