Art. 5 
 
 
         Esercizio dell'opzione per la tassazione di gruppo 
 
  1. L'esercizio congiunto dell'opzione per la tassazione  di  gruppo
e' comunicato dalla societa' controllante all'Agenzia  delle  entrate
con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo  d'imposta  a
decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione e deve  contenere
la denominazione o ragione sociale e il codice fiscale delle societa'
che esercitano l'opzione,  la  qualita'  di  controllante  ovvero  di
controllata, l'individuazione delle societa' che hanno  eventualmente
effettuato il versamento d'acconto  in  modo  separato,  il  criterio
utilizzato per l'eventuale attribuzione delle perdite residue in caso
di interruzione anticipata della tassazione di gruppo,  o  di  revoca
dell'opzione.