Art. 6 
 
 
                 Effetti dell'esercizio dell'opzione 
 
  1. L'esercizio dell'opzione per la tassazione di gruppo, effettuato
secondo le modalita' di cui all'art. 5, comporta il trasferimento  al
consolidante degli obblighi di versamento  dell'imposta  sul  reddito
delle societa', anche a titolo d'acconto. Se gli acconti  sono  stati
versati, in tutto o in parte, separatamente dai soggetti partecipanti
alla tassazione di gruppo, le sanzioni sono applicate al consolidante
se  l'importo  dei  versamenti  complessivamente   eseguiti   risulta
insufficiente in base alle disposizioni di legge. 
  2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9, comma 6, del decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, 28 novembre 2017, le  disposizioni  di
cui all'art. 9,  comma  4,  lettera  b),  del  medesimo  decreto,  si
interpretano nel senso che  il  costo  complessivo  ivi  indicato  e'
considerato  al  netto   dei   costi   sostenuti   dall'impresa   per
l'acquisizione, anche mediante licenza di  concessione  in  uso,  del
bene immateriale agevolato gia'  acquisito  a  titolo  originario  da
societa' consolidate che detengono, direttamente o indirettamente, la
partecipazione totalitaria al capitale  di  tale  impresa  o  il  cui
capitale e', direttamente o indirettamente,  totalmente  detenuto  da
tale impresa o dalla societa' che detiene interamente il capitale  di
tale impresa, sempre che per tali societa' i requisiti  del  possesso
della  partecipazione  totalitaria  e  della  tassazione  consolidata
sussistano ininterrottamente a partire  dall'esercizio  in  cui  sono
stati sostenuti i costi rilevanti ai sensi del medesimo comma 4.