Art. 6 Effetti dell'esercizio dell'opzione 1. L'esercizio dell'opzione per la tassazione di gruppo, effettuato secondo le modalita' di cui all'art. 5, comporta il trasferimento al consolidante degli obblighi di versamento dell'imposta sul reddito delle societa', anche a titolo d'acconto. Se gli acconti sono stati versati, in tutto o in parte, separatamente dai soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, le sanzioni sono applicate al consolidante se l'importo dei versamenti complessivamente eseguiti risulta insufficiente in base alle disposizioni di legge. 2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9, comma 6, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 28 novembre 2017, le disposizioni di cui all'art. 9, comma 4, lettera b), del medesimo decreto, si interpretano nel senso che il costo complessivo ivi indicato e' considerato al netto dei costi sostenuti dall'impresa per l'acquisizione, anche mediante licenza di concessione in uso, del bene immateriale agevolato gia' acquisito a titolo originario da societa' consolidate che detengono, direttamente o indirettamente, la partecipazione totalitaria al capitale di tale impresa o il cui capitale e', direttamente o indirettamente, totalmente detenuto da tale impresa o dalla societa' che detiene interamente il capitale di tale impresa, sempre che per tali societa' i requisiti del possesso della partecipazione totalitaria e della tassazione consolidata sussistano ininterrottamente a partire dall'esercizio in cui sono stati sostenuti i costi rilevanti ai sensi del medesimo comma 4.