Art. 7 Dichiarazione dei redditi propri di ciascun soggetto partecipante alla tassazione di gruppo 1. Per effetto dell'opzione: a) ciascun soggetto deve presentare all'Agenzia delle entrate la propria dichiarazione dei redditi nei modi e nei termini previsti dal Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, senza liquidazione dell'imposta; dal reddito complessivo, determinato secondo le disposizioni dell'art. 83 del testo unico, sono computate in diminuzione le perdite di cui all'art. 84 del testo unico relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo; b) ciascun soggetto puo' cedere, ai fini della compensazione con l'imposta sul reddito delle societa' dovuta dalla consolidante, i crediti utilizzabili in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel limite previsto dall'art. 25 di tale decreto per l'importo non utilizzato dal medesimo soggetto, nonche' le eccedenze di imposta ricevute ai sensi dell'art. 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; c) nella dichiarazione dei redditi va indicato il reddito prodotto all'estero e la relativa imposta ivi pagata.