Art. 7 
 
 
Dichiarazione dei redditi propri  di  ciascun  soggetto  partecipante
                      alla tassazione di gruppo 
 
  1. Per effetto dell'opzione: 
    a) ciascun soggetto deve presentare all'Agenzia delle entrate  la
propria dichiarazione dei redditi nei modi e nei termini previsti dal
Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica  22
luglio 1998, n. 322, senza  liquidazione  dell'imposta;  dal  reddito
complessivo, determinato secondo le  disposizioni  dell'art.  83  del
testo unico, sono computate in diminuzione le perdite di cui all'art.
84 del testo unico relative agli esercizi anteriori all'inizio  della
tassazione di gruppo; 
    b) ciascun soggetto puo' cedere, ai fini della compensazione  con
l'imposta sul reddito delle societa'  dovuta  dalla  consolidante,  i
crediti utilizzabili in  compensazione  ai  sensi  dell'art.  17  del
decreto legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  nel  limite  previsto
dall'art. 25  di  tale  decreto  per  l'importo  non  utilizzato  dal
medesimo soggetto, nonche' le eccedenze di imposta ricevute ai  sensi
dell'art. 43-ter del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602; 
    c)  nella  dichiarazione  dei  redditi  va  indicato  il  reddito
prodotto all'estero e la relativa imposta ivi pagata.