Art. 9 
 
 
              Dichiarazione dei redditi del consolidato 
 
  1. Il  consolidante  presenta  la  dichiarazione  dei  redditi  del
consolidato e calcola il reddito complessivo  globale  apportando  le
variazioni di cui agli articoli 96, comma 7,  124  e  125  del  testo
unico alla somma algebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti
che hanno esercitato l'opzione di cui all'art. 117 del  testo  unico,
assunti per il loro intero importo, indipendentemente dalla quota  di
partecipazione riferibile al consolidante stesso. 
  2. Le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione dei redditi di
cui al comma 1 possono essere computate in  diminuzione  del  reddito
complessivo globale dei  periodi  d'imposta  successivi,  secondo  le
modalita' di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 84. 
  3. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni degli articoli da
78 a 80 del testo unico. 
  4.  Nella  determinazione  del  credito  d'imposta  per  i  redditi
prodotti all'estero di cui all'art. 165 del testo unico, per  reddito
complessivo deve intendersi il reddito complessivo globale.