Art. 9 Dichiarazione dei redditi del consolidato 1. Il consolidante presenta la dichiarazione dei redditi del consolidato e calcola il reddito complessivo globale apportando le variazioni di cui agli articoli 96, comma 7, 124 e 125 del testo unico alla somma algebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui all'art. 117 del testo unico, assunti per il loro intero importo, indipendentemente dalla quota di partecipazione riferibile al consolidante stesso. 2. Le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione dei redditi di cui al comma 1 possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo globale dei periodi d'imposta successivi, secondo le modalita' di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 84. 3. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni degli articoli da 78 a 80 del testo unico. 4. Nella determinazione del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero di cui all'art. 165 del testo unico, per reddito complessivo deve intendersi il reddito complessivo globale.