Art. 2
Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, i
creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorita' di
vigilanza formale e motivata domanda, intesa a consentire la
prosecuzione della liquidazione. Trascorso il suddetto termine, si
procede alla cancellazione dal registro delle imprese secondo il
procedimento di cui all'art 2545-octiesdecies, terzo comma, del
codice civile.
Roma, 19 febbraio 2018
Il direttore generale: Moleti