Art. 10 
 
            Procedure per la ricognizione dei fabbisogni 
                       e relazione conclusiva 
 
  1. L'attivita' di ricognizione di cui agli articoli 6,  7  e  8  e'
svolta in  conformita'  alle  procedure  disciplinate  nel  documento
tecnico allegato alla presente ordinanza, che  ne  costituisce  parte
integrante. 
  2.  Entro  novanta  giorni  dalla  pubblicazione   della   presente
ordinanza nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  il
commissario  delegato  trasmette  al  Dipartimento  della  protezione
civile la relazione contenente la ricognizione di cui  agli  articoli
6, 7 e 8 corredata da uno schema di  sintesi,  secondo  il  documento
tecnico allegato, dalla quale deve emergere quali  tra  i  fabbisogni
rappresentati siano gia' stati considerati in  sede  di  elaborazione
del piano degli interventi ci cui  all'art.  1  e  quali  tra  questi
trovino gia' copertura nelle risorse stanziate con la delibera di cui
in premessa o in altre risorse rese disponibili allo scopo. 
  3. Le attivita' di ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e  8  non
comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica  e
vengono svolte dalle  amministrazioni  competenti  nell'ambito  delle
risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente. 
  4. La ricognizione  dei  danni  posta  in  essere  dal  commissario
delegato non costituisce riconoscimento automatico dei  finanziamenti
per il ristoro degli stessi. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 7 marzo 2018 
 
                                   Il Capo del Dipartimento: Borrelli