Art. 5 Benefici normativi previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1/2018 1. Il commissario delegato provvede all'istruttoria per la liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco territoriale della Regione Emilia-Romagna, impiegate in occasione dell'emergenza di cui alla presente ordinanza entro il limite massimo di euro 100.000,00. Gli esiti delle istruttorie sono trasmessi al Dipartimento della protezione civile che, esperiti i previsti procedimenti di verifica, autorizza il commissario delegato a procedere alla liquidazione dei rimborsi spettanti, a valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 2.