Art. 2
Cronoprogramma degli interventi
1. Il commissario delegato definisce, sentito il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro trenta
giorni dall'adozione della presente ordinanza il cronoprogramma con
relativo fabbisogno finanziario degli interventi che deve contenere:
a) gli interventi di trasferimento dei rifiuti fuori Regione, nel
limite delle risorse di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) della
presente ordinanza;
b) gli interventi infrastrutturali di riduzione del rischio
residuo, nel limite delle risorse di cui all'art. 3, comma 1, lettera
b), di cui all'allegato A) alla presente ordinanza;
2. Il cronoprogramma di cui al comma 1 deve contenere la
descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa durata,
nonche' l'indicazione del soggetto attuatore dell'intervento e delle
singole stime di costo.
3. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati
urgenti, indifferibili e di pubblica utilita'.
4. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, lettera b),
il commissario delegato puo' altresi' avvalersi, ai sensi dell'art.
3, comma 2, della delibera del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio
2018, di un numero massimo di tre esperti tecnici, la cui spesa
rientra, come voce di assistenza tecnica, nel costo degli interventi
medesimi.