Art. 2 
 
 
                   Cronoprogramma degli interventi 
 
  1.  Il  commissario  delegato  definisce,  sentito   il   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro  trenta
giorni dall'adozione della presente ordinanza il  cronoprogramma  con
relativo fabbisogno finanziario degli interventi che deve contenere: 
    a) gli interventi di trasferimento dei rifiuti fuori Regione, nel
limite delle risorse di cui all'art. 3, comma  1,  lettera  a)  della
presente ordinanza; 
    b) gli  interventi  infrastrutturali  di  riduzione  del  rischio
residuo, nel limite delle risorse di cui all'art. 3, comma 1, lettera
b), di cui all'allegato A) alla presente ordinanza; 
  2.  Il  cronoprogramma  di  cui  al  comma  1  deve  contenere   la
descrizione tecnica di ciascun intervento  con  la  relativa  durata,
nonche' l'indicazione del soggetto attuatore dell'intervento e  delle
singole stime di costo. 
  3. Gli interventi di cui alla presente  ordinanza  sono  dichiarati
urgenti, indifferibili e di pubblica utilita'. 
  4. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, lettera b),
il commissario delegato puo' altresi' avvalersi, ai  sensi  dell'art.
3, comma 2, della delibera del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio
2018, di un numero massimo di  tre  esperti  tecnici,  la  cui  spesa
rientra, come voce di assistenza tecnica, nel costo degli  interventi
medesimi.