Art. 5 
 
 
                               Deroghe 
 
  1.  Per  la  realizzazione  dell'attivita'  di  cui  alla  presente
ordinanza,  nel  rispetto  dei  principi  generali   dell'ordinamento
giuridico e dei vincoli derivanti  dall'ordinamento  comunitario,  il
commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori dal  medesimo
individuati possono provvedere, sulla base di  apposita  motivazione,
in deroga alle seguenti disposizioni normative: 
    regio decreto 18 novembre  1923,  n.  2440,  articoli  3,  5,  6,
secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20; 
    regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, art. 37, 38, 39, 40, 41, 42
e 119; 
    legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10 bis,
14, 14-bis, 14-ter, 14-quater,  14-quinquies,  16,  17,  19  e  20  e
successive modifiche ed integrazioni; 
    decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72; 
    decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno  2001,  n.  327,
articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,  21,
22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49; 
    leggi della Regione Siciliana n. 9 dell'8 aprile 2010 e n. 12 del
12 luglio 2011 e succ. mod. e  integrazioni  e  ogni  altra  legge  e
disposizione regionale strettamente connessa alle attivita'  previste
dalla presente ordinanza e alle norme dalla stessa derogate. 
  2. Per  l'espletamento  delle  attivita'  previste  dalla  presente
ordinanza, il commissario delegato ed i soggetti  attuatori,  possono
avvalersi, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia  di  contratti  pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture.