Art. 5
Deroghe
1. Per la realizzazione dell'attivita' di cui alla presente
ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento
giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il
commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori dal medesimo
individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione,
in deroga alle seguenti disposizioni normative:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6,
secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, art. 37, 38, 39, 40, 41, 42
e 119;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10 bis,
14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20 e
successive modifiche ed integrazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49;
leggi della Regione Siciliana n. 9 dell'8 aprile 2010 e n. 12 del
12 luglio 2011 e succ. mod. e integrazioni e ogni altra legge e
disposizione regionale strettamente connessa alle attivita' previste
dalla presente ordinanza e alle norme dalla stessa derogate.
2. Per l'espletamento delle attivita' previste dalla presente
ordinanza, il commissario delegato ed i soggetti attuatori, possono
avvalersi, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture.